Trasporto scolastico in tempo di Covid, nessuna decurtazione di corrispettivi

Trasporto scolastico in tempo di Covid, nessuna decurtazione di corrispettivi. L’articolo 92, co. 4 bis della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 … sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 …” successivamente modificato con la cassazione dei termini “trasporto scolastico”.

Pur con un linguaggio “burocratese” quanto sopra riportato vuol dire che il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale, inteso come il soggetto erogatore dei servizi, indifferentemente dal fatto che sia affidatario sub-affidatario dei medesimi, ha il diritto di ottenere il pagamento dei corrispettivi senza alcuna variazione al ribasso.

Ai committenti dei servizi è infatti fatto divieto di applicare sanzioni, effettuare decurtazioni o applicare penali o decurtazioni in relazione alle minori percorrenze effettuate ancorché contrattualmente previste: diversamente si configurerebbe una violazione della legge nonché un indebito vantaggio.

Per completezza di informazione, il legislatore si è comunque riservato la necessità, in osservanza del Trattato dell’UE (art. 108), di subordinare le disposizioni al consenso della Commissione Europea per il quale, a nostro giudizio, non si ravvisano possibili motivi di diniego.

Per il solo trasporto pubblico locale all’art. 92 comma 4-ter prevede che: “Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020”.

Pertanto, unicamente per il trasporto pubblico locale è consentita la sospensione dei servizi di trasporto con possibilità di proroga fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza, salvo che per le procedure già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio u. s.

Dunque nel caso di mancato e puntuale pagamento da parte di un Ente Locale di quanto richiesto consigliamo di procedere con una formale diffida e alla costituzione in mora nei confronti del committente moroso, con richiesta di applicazione degli interessi moratori di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002 e contestuale segnalazione all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), Autorità deputata anche alla segnalazione dei ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, nonché,  di procedere con una segnalazione alla Corte dei Conti per il danno erariale determinato per gli interessi moratori dovuti dall’Ente o Società pubblica morosa conseguenti alla condotta illegittima.

Per quanto concerne la recente cancellazione del “servizio scolastico” sono in corso trattative di mediazione con la Committenza.

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