Visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 (allegato) con il quale il Governo ha “rimodulato” varie misure urgenti al fine di contenere il contagio sull’intero territorio nazionale, la Regione Veneto ha emesso, a firma del suo Presidente Luca Zaia, l’Ordinanza numero 40 (allegata) del 13 aprile 2020 (Bollettino Ufficiale numero 50 del 13 04 2020) con la quale recepisce alcune istanze, venendo incontro a specifiche richieste delle Categorie interessate e rappresentate dalle Associazioni di Categoria quali la Cna Fita del Veneto per i settori Taxi – Noleggio con Conducente – Servizi Aticipi – Trasporto Pubblico di Linea/TPL – (ultime video conferenze con l’Assessore di reparto, Elisa De Berti, dei giorni 7 e 8 aprile 2020).-
Nello specifico -estratto Ordinanza 40 del 13 04 2020-:
2. relativamente al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero
territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:
a) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 28 del 12 marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive
e di gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su ferro, già
prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al
3 maggio 2020;
b) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive
e di gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua,
già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino
al 3 maggio 2020;
c) il periodo di cui al secondo alinea del punto 1 dell’ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, riguardante misure
urgenti contenitive e di gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai servizi di Trasporto
Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, viene integralmente sostituito dal
seguente: “sia garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad un numero
massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima
del veicolo.”;
d) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, così come modificata dalla
precedente lettera c), già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è
ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
e) la lettera c), del punto 1 dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, riguardante ulteriori misure atte a
contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale viene
integralmente sostituita dalla seguente: “c) nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con
conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure atte a
contenere la diffusione del contagio. E’ fatto obbligo nell’espletamento del servizio pubblico, dell’utilizzo da
parte del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine. E’ fatto obbligo di trasportare
un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della
capacità massima del veicolo, sempre nel rispetto delle distanze di droplet consigliate. Si dovrà provvedere
al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a
provvedere ad aerare sempre il veicolo all’inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri“;
f) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, così come modificata dalla precedente
lettera e), è prorogata sino al 3 maggio 2020.
Documenti Allegati: