Leggermente inferiori a quelle imposte sulla benzine, le accise gasolio rappresentano la quota fissa del prezzo finale di vendita al dettaglio. I motori a gasolio, assieme a quelli a benzina, sono ancora tra i più diffusi nel settore automobilistico. Una delle differenze più significative tra i due tipi di propulsori è il costo del carburante: la benzina, infatti, costa generalmente più del gasolio. Uno dei fattori che contribuisce a creare questa differenza di prezzo sono le accise sui carburanti, ovvero “le imposte gravanti sui prodotti energetici utilizzati esclusivamente per il trasporto, pubblico o privato“, come spiega una nota metodologica del Ministero delle Finanze. Rispetto a quelle imposte sulla benzina, le accise gasolio sono (leggermente) meno gravose: vediamo a quanto ammontano e quali agevolazioni sono previste dalle normative in vigore.
La normativa di riferimento
Le accise esistono fin dagli anni Sessanta e spesso sono state introdotte per aumentare le entrate nelle casse dello Stato a fronte di emergenze di vario tipo. L’assetto normativo è stato regolarizzato nel 1995 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, ovvero il “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative“. In particolare, l’articolo 21 del Decreto individua i prodotti soggetti ad accisa, tra i quali figurano gli “oli da gas o gasolio“, individuati dal codice NC 2710 00 69. Il testo stabilisce anche che le aliquote per i carburanti da autotrazione vanno applicate anche al biodiesel “ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili“. Di contro, il biodiesel è esentato dall’accisa quanto risulta prodotto nell’ambito di progetti che hanno l’obiettivo di promuoverne l’impiego sperimentale (con un limite massimo pari ad un quantitativo annuo pari a 125 mila tonnellate).
Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), in un’apposita sezione del proprio sito ufficiale (“prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili“) pubblica un prospetto aggiornato, su base mensile, dei prezzi medi di tutti i carburanti venduti sul territorio nazionale. In una tabella riassuntiva sono riportati il prezzo medio di vendita, l’accisa, l’IVA e il netto. L’accisa sul gasolio ammonta a 617.40 euro per mille litri. L’imposta rappresenta la parte ‘fissa’ del prezzo finale di vendita al dettaglio; l’altro fattore determinante è il prezzo netto, che varia ogni mese a seconda delle specifiche condizioni di mercato, al quale va applicata l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Per quanto riguarda il gasolio da riscaldamento, l’imposta è minore ed equivale a 403.21 euro per mille litri di carburante secondo i dati pubblicati dal sito del dicastero di via Molise. Per tanto, le accise gasolio 2020 restano quindi invariate rispetto all’anno precedente
Agevolazioni ed esenzioni
Il Testo Unico sulle accise (ovvero il già citato Decreto Legislativo 504 del 1995) disciplina anche i casi in cui sono previste agevolazioni ed esenzioni rispetto al normale regime di tassazione, come ad esempio nel caso dell’accisa agevolata gasolio agricolo. Nel Tabella A in allegato al testo del Decreto Legislativo sono riportati gli “impieghi degli oli minerali che comportano l’esenzione dell’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta“.
Per l’impiego nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, al gasolio si applica un’aliquota del 30 % rispetto a quella normale; con l’entrata in vigore della Legge numero 92 del 14 aprile 2000, per il gasolio si applica il 22% dell’aliquota normale; Per la produzione di forza motrice (con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri) si applica un’aliquota del 30% rispetto a quella normale, ad eccezione del gas metano; Per l’autoproduzione di energia elettrica, al gasolio si applica un’aliquota ridotta (nel testo originale viene individuata un’imposta pari ad 840 lire ogni 1000 litri). Le agevolazioni per l’acquisto di gasolio agricolo sono state ulteriormente regolamentate dal Decreto Ministeriale n. 454 del 2001 (il “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica“). Le aliquote ridotte per il cosiddetto gasolio agricolo si applicano ai seguenti mezzi: le macchine agricole individuate dall’articolo 57 del Codice della Strada, ovvero “macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività“; gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli e gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione. I beneficiari delle agevolazioni sono: tutti i soggetti che svolgono attività agricole e affini; le cooperative agricole iscritte nel registro delle imprese; le aziende agricole delle pubbliche istituzioni; imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese. Per ottenere l’agevolazione, il diretto interessato deve presentare una richiesta all’ufficio di competenza presso la Regione di residenza; la domanda deve contenere i seguenti dati: generalità e domicilio; nel caso si tratti di una persona giuridica, è necessario indicare la denominazione e la ragione sociale; il codice fiscale e la partita IVA; gli estremi di identificazione dell’iscrizione al registro delle imprese ed all’anagrafe delle aziende agricole; le macchine agricole e le attrezzature utilizzate per le quali si richiede l’agevolazione; le macchine operatrici; l’ubicazione dell’azienda agricola; la dichiarazione dei lavori connessi allo svolgimento delle attività aziendali. Il Regolamento stabilisce, inoltre, che l’ufficio regionale o provinciale è incaricato di accertare il quantitativo di carburante al quale applicare le agevolazioni sull’accisa.
Accise gasolio autotrasportatori e credito d’imposta
Gli autotrasportatori possono usufruire di specifiche agevolazioni sull’acquisto; una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato del 26 giugno 2019 specifica che gli esercenti di attività di trasporto possono ottenere un beneficio (il credito d’imposta accise gasolio) compilando il modulo disponibile all’indirizzo www.adm.gov.it: dalla sezione ‘Dogane’ si passa alla sezione ‘Accise‘ (menù a destra); da qui è possibile accedere al documento per ciascun trimestre dell’anno. Il massimo credito d’imposta rimborsabile è 214.18 euro per mille litri di prodotto consumato.