La Legge di Bilancio 2023 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax create nel 2020, che come ricorderete sono state oggetto di forte critica da parte di CNA Agroalimentare perché non si dovrebbe fare politica ambientale con ulteriore tassazione e con la sugar tax di fatto si procede con la stessa logica dell’etichettatura a semaforo, perché si fa allarmismo e non educazione alimentare.
Plastic tax: che cosa è
L’articolo 16 apporta modifiche all’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 prorogando al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax.
Si ricorda che i commi 634-658 hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.
Le disposizioni riconoscono un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento inter direttoriale attuativo (non ancora emanato).
Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e con la norma in commento si posticipa ulteriormente al 1° gennaio 2024.
Sugar tax: che cosa è
L’art. 16 inoltre posticipa al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax.
I commi 661-676 della Legge di Bilancio 2020 prevedono l’istituzione e disciplinano l’applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate:
- nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti;
- nella misura di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Successivamente, la legge di bilancio 2021 è intervenuta per:
- modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l’obbligazione tributaria,
- ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.
La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo e più volte modificato e differito nel tempo, la norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell’efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024.