Andamento del settore dei serramenti

Bonus edilizi, obbligo di applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi

Esclusi dalle previsioni i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno

Come CNA Serramenti e Infissi vogliamo informare le imprese del settore che a partire dal 28 maggio 2022, per la fruizione dei bonus edilizi relativi a opere il cui importo risulti superiore a 70.000 euro, occorre applicare i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei cantieri temporanei e mobili.

In particolare, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Si tratta di benefici rilevanti, tra i quali rientrano, ad esempio, Superbonus, Eco-Sismabonus, Bonus ristrutturazione inclusi gli impianti fotovoltaici, Sismabonus, bonus facciate, Bonus mobili, Bonus verde e Tax credit.

In allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E, dove si chiarisce che l’obbligo di applicazione del CCNL del settore edile è riferito esclusivamente ai lavori edili espressamente previsti dall’allegato X del D. Lgs. n. 81/2008, e che sono pertanto esclusi dalle previsioni di obbligo di applicazione i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro.  Si tratta, nel merito, dei lavori svolti dalle imprese del settore serramenti e da quelle del settore installazione e impianti, che continueranno ad applicare i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro (es. CCNL Area Meccanica e il CCNL Area Legno-Lapidei).

Infine, si rappresenta che la disciplina esaminata non trova applicazione per gli interventi eseguiti senza l’impiego di dipendenti. “La norma infatti riferendosi ai datori di lavoro esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da Imprese individuali, anche avvalendosi di collaboratori famigliari, ovvero da Soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.”

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