Shelf-life prodotti alimentari. Come CNA Agroalimentare vogliamo segnalare che in data 28 marzo il Parlamento ha approvato la legge n. 25, conversione del DL 27 gennaio 2022, n. 4. che all’art. 26 ter prevede: “Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco:
1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e correttamente identificate ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
2. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea”.
In considerazione della legge che ribadisce la necessità di evitare gli sprechi alimentari, nonché del perdurare delle difficoltà economiche che stanno affrontando gli operatori del settore, in attesa del parere della Commissione europea, i provvedimenti derogatori inerenti l’oggetto, contenuti nella nota del 18 novembre 2020 che trovate in allegato, rimangono vigenti fino a ulteriori comunicazioni.