Sostegni agroalimentare

Circolare del Ministero sulla procedura di controversia e l’istituto della controperizia

CNA Agroalimentare informa le imprese

CNA Agroalimentare informa le imprese che il Ministero della Salute, con una circolare chiarisce che il Decreto Legislativo n. 27 del 2021 elenca una serie di obblighi in capo all’operatore (obblighi di collaborazione con le autorità durante i controlli ufficiali, obblighi di garantire gli accessi, obblighi di comunicazione) e disciplina le due principali novità contenute nel Regolamento UE 625/17.

– All’istituto della controperizia (art. 35 Regolamento Controlli Ufficiali);

– e all’ipotesi della controversia tra le autorità competenti e gli operatori, in seguito alla controperizia (ora disciplinate, rispettivamente, agli artt. 7 e 8 D. lgs. 27/2021).

L’articolo 8 afferma che l’operatore dei settori di cui all’articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all’articolo 7, comma 5 non condivida le valutazioni dell’autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell’Istituto superiore di sanità (ISS).

Il termine perentorio di cui all’articolo 8, comma 1, “trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole”, deve intendersi come relativo alla valutazione effettuata dalla Autorità competente al termine della fase di controperizia, di cui all’articolo 7, comma 5 e non alla comunicazione dell’esito sfavorevole dell’analisi, prova o diagnosi di cui all’articolo 7, comma 3.

Dunque CNA Agroalimentare chiarisce che in base a ciò il termine perentorio di 30 giorni per la richiesta di attivare la procedura di controversia decorrerà a far data dalla ricezione da parte dell’operatore della “comunicazione dell’esito sfavorevole” della controperizia espresso dall’Autorità competente.

L’elenco dei settori

“L’operatore dei settori di cui all’articolo 2, comma 1” cui si riferisce l’articolo 8 fa parte di uno dei seguenti settori:

  • alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi  della  produzione,  della  trasformazione  e  della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti  alimentari,  anche  con  riferimento  ad alimenti contenenti allergeni e  alimenti  costituiti,  contenenti  o derivati da OGM, nonché’ la fabbricazione  e  l’uso  di  materiali  e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
  • mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati  da OGM;
  • salute animale;
  • sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali;
  • benessere degli animali;
  • prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari, dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione dei pesticidi.
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