Dal 1° luglio è possibile richiedere il bonus vacanze che dovrà essere speso entro il 31 dicembre 2020. Il contributo previsto, introdotto dal “Decreto Rilancio” arriva fino a un massimo di 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.
Chi può richiederlo
Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone;
- 300 euro da due persone;
- 150 euro da una persona.
Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’ISEE è possibile consultare il sito dell’INPS o rivolgersi a una delle sedi territoriali di CNA Veneto.
Come ottenerlo
Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.
Se non hai la tua identità digitale richiedila (SPID e CIE 3.0)
Sei un cittadino?
Come già detto, il “Bonus Vacanze” sarà digitale (presto ti forniremo indicazioni precise sull’app per smartphone a cui dovrai accedere per ottenerlo). Non dovrai stampare nulla, ma potrai averlo sempre a disposizione sul tuo smartphone e ti basterà mostrarlo all’albergatore, quando dovrai pagare il tuo soggiorno direttamente presso la struttura dove sceglierai di trascorrere le vacanze.
Sei una struttura turistica ricettiva?
Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte di un tuo cliente, non serve che tu faccia nulla: solo far sapere a chi sceglierà la tua struttura per le vacanze che aderisci all’iniziativa!
Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 – pdf è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.
Il “Bonus vacanze” si potrà spendere presso una struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Inoltre, il bonus:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
- può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast);
- è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale);
- lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.