In questi giorni molti Autotrasportatori ci hanno contattato per avere informazioni specifiche relative alle “deduzioni forfetarie” recentemente quantificate. Con comunicato stampa del 26 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni utili per permettere agli autotrasportatori di applicare, nella dichiarazione dei redditi, tali deduzioni.
In particolare, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2020 PF e SP, utilizzando, nel rigo RF55, i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16 e 17.
Con comunicato del 18 agosto 2020, il Dipartimento delle Finanze del MEF aveva reso nota la misura delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019. In virtù dell’incremento delle risorse disposto con il decreto Agosto (art. 84, D.L. n. 104/2020), le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
Pertanto:
- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48 euro/giorno. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi;
- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione spetta per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale (dunque 16,80 euro/giorno).
In riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2020 PF e SP, utilizzando:
- nel rigo RF55, i codici 43 e 44;
- nel rigo RG22, i codici 16 e 17.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.