Soddisfazione per il ripristino della possibilità di sostenere gli esami per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci e persone. L’art. 12 Bis della L. N.87 del 17 giugno 2021 (G.U. n.146 del 21.6.2021), entrata in vigore il 22.6.2021, che sblocca la situazione di stop imposto dalle province, è frutto di un emendamento (in allegato alla presente) promosso da CNA Fita e veicolato tramite nostro ufficio legislativo. Si attende che, anche in Veneto, la situazione si “normalizzi”. Nella stessa norma anche una specifica per i voucher taxi.
Procedure selettive per l’accesso alla professione di autotrasportatore
1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell’autotrasporto durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.))
Art. 12 ter, Voucher taxi
In considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell’articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilita’ finanziaria, l’avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 puo’ essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un’idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalita’ pubblica programmata,
tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. La competenza per la relativa variazione di bilancio e’ attribuita alla giunta comunale.)