Semplificazione e rinvio EUDR. Come CNA Legno e Arredo vogliamo segnalare che il Parlamento europeo ha approvato il testo che semplifica e rinvia l’attuazione del Regolamento EUDR, determinando la conclusione dell’iter legislativo iniziato il 21 ottobre, su proposta della Commissione europea.
Di seguito si segnalano le modifiche apportate alla versione originale dell’EUDR che hanno maggiore rilevanza generale per tutte le imprese, nonché alcuni aspetti di particolare interesse per quelle del macrosettore del legno e della carta.
- L’attuazione dell’EUDR è rinviata di 12 mesi rispetto alle date fissate in precedenza. Pertanto, a prescindere dalla dimensione aziendale (micro, piccole, medie o grandi imprese), per tutti i soggetti che commercializzano legno e prodotti derivati già regolamentati dall’EUTR (Reg. UE 995/2010), il nuovo Regolamento “deforestazione zero” si attuerà a partire dal 30 dicembre 2026. Per le micro e piccole imprese che commercializzano prodotti presenti nell’allegato 1 dell’EUDR (ad es. carbone vegetale), ma non in quello dell’EUTR, l’attuazione della nuova norma è rimandata al 30 giugno 2026;
- la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) sul Sistema d’informazione TRACES della Commissione europea, resta obbligatoria soltanto per gli operatori “a monte” che effettuano la prima immissione di merci interessate sul mercato unico. Essi devono anche trasmettere ai loro clienti commerciali il numero di riferimento delle proprie DDS iniziali;
- gli operatori “a monte” sono anche gli unici soggetti obbligati a indicare, nei documenti doganali relativi all’esportazione extra UE, i numeri di riferimento delle suddette DDS;
- la conservazione dei numeri di riferimento delle DDS è limitata agli acquirenti commerciali diretti degli operatori “a monte”. Pertanto, le altre imprese “a valle” (sia PMI sia non PMI) sono dispensate dal raccogliere e trasmettere, a loro volta, tali numeri di riferimento;
- gli operatori “a valle non PMI” non sono tenuti a presentare DDS, ma devono comunque iscriversi al Sistema d’informazione TRACES prima di immettere, rendere disponibili sul mercato o esportare (al di fuori dell’UE) merci interessate;
- i micro e piccoli “operatori primari” dei Paesi a basso rischio che immettono merci interessate sul mercato (ad es. agricoltori e proprietari forestali che vendono legname di produzione propria), in sostituzione delle normali DDS, potranno presentarne una unica e semplificata. Oltretutto, se le informazioni richieste fossero già presenti nelle banche dati degli Stati membri e questi ultimi le condividessero con il Sistema d’informazione TRACES, tali operatori primari verrebbero anche esentati dalla presentazione (una tantum) della dichiarazione semplificata;
- i prodotti dell’editoria (libri, giornali, stampe, ecc.), precedentemente inseriti nell’allegato I dell’EUDR, sono stati esclusi dall’ambito d’applicazione della norma;
- entro il 30 aprile 2026, la Commissione europea valuterà l’impatto del nuovo Regolamento e la necessità di presentare una nuova proposta mirante a ridurre gli effetti negativi che lo stesso potrebbe causare, in particolare, alle imprese più piccole.
Infine, si evidenzia che quanto su indicato non pregiudica in alcun modo l’attuazione dell’EUTR (EU Timber Regulation) che resta vigente per tutto l’anno 2026. Di conseguenza, i Carabinieri forestali continueranno regolarmente a controllare le imprese che commercializzano legno e prodotti derivati. In virtù dello slittamento dell’applicazione del Regolamento EUDR, l’iscrizione al RIL è confermata per il 2026. Vi ricordiamo che la registrazione al RIL va rinnovata ogni anno a partire dal 16 gennaio e a valere per i successivi 12 mesi.



