Incentivi per acquisto mezzi maggiormente eco sostenibili

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 244 del 20 OTTOBRE 2025, è stato pubblicato il Decreto 7 agosto 2025 recante “ Disposizioni per l’erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile” (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/20/25A05610/sg).

Con questo Decreto vengono stanziati 13 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi maggiormente eco sostenibili.
Ricordiamo che le agevolazioni sono riconosciute ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, per le tipologie di veicoli e attrezzature previste dal Decreto.

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI ANNUALITÀ 2025 – RIPARTIZIONE

Automezzi commerciali nuovi di fabbrica con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (full electric) – dispositivi idonei alla riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a
motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica – 1 milione di €

Automezzi commerciali nuovi di fabbrica euro VI step E con il vincolo della radiazione per rottamazione
\di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate ; veicoli
Euro 6 E ed Euro 6 E-bis con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia (intendendo
per medesima tipologia, quelli con massa compresa nell’intervallo definito dall’articolo 5 del D. 7.82025) – 8,2 milioni di €

Rimorchi-Semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla risoluzione MSC 479.
Rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 Ton allestiti per i
trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale (art. 17 e
36 Reg. CE n.651/2014) – 3,8 milioni di €

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono , a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o altro titolo da almeno un anno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto (entrata in vigore: 20.10.2025 – art. 9, D. 7.8.2025).

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30.03.2029, pena la revoca del contributo erogato.
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva al 20 ottobre 2025 (data di entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025).
In fase di presentazione delle istanze, in luogo del contratto di acquisizione dei veicoli, è possibile allegare all’istanza, copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa.
L’ammissibilità del contributo rimane in ogni caso subordinato alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento (art. 4, co.3, D. 7.8.2025).

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