Obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi dal 1° gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi che prevede l’identificazione dei materiali di cui è costituito l’imballaggio e l’indicazione della corretta gestione a fine vita degli stessi.

Ecco una sintesi delle principali novità e in allegato le Linee Guida complete, a cura di CNA e CONAI.

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Cos’è l’etichettatura ambientale degli imballaggi?

L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. L’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.

L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente.

Quali sono gli obblighi di legge sull’etichettatura ambientale?

Con il primo obbligo si impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili […] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Con questa etichettatura devono essere fornite le informazioni sulle possibili destinazioni finali degli imballaggi una volta diventati rifiuti come, ad esempio “Raccolta differenziata carta; Raccolta differenziata, verifica presso il tuo Comune…”. Sono pertanto interessati tutti gli imballaggi che sono a disposizione del consumatore finale a qualunque titolo cioè in vendita o anche gratuitamente. Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che tale obbligo è posto a carico sia del produttore che dell’utilizzatore: occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.

Un secondo obbligo, per i produttori, è quello di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. Devono essere riportate le informazioni riguardanti i materiali che costituiscono l’imballaggio (es: PAP, ALU ecc..). Con il termine “produttori” si identificano i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Nel caso in cui per l’imballaggio in esame non siano previste specifiche indicazioni, possono essere applicate le norme UNI (UNI 1043-1, 10667-1 o 11469). Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati ai consumatori finali (canale B2C) che quelli destinati alle imprese (canale B2B).

Dove e come si deve mettere l’etichettatura ambientale?

L’etichettatura va prevista per tutti gli elementi di imballaggio separabili manualmente, cioè:

  • sulle singole componenti separabili manualmente (tappo, nastro, pellicola…)
    oppure
  • sul corpo principale dell’imballaggio (bottiglia, scatola, vassoio…)
    oppure
  • sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione.

Quando la dimensione dell’imballaggio non rende fattibile l’inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari. Non vi sono indicazioni specifiche in merito alle modalità di etichettatura (grafica, presentazione, …).

Quali sono le informazioni obbligatorie da inserire nell’etichettatura ambientale?

Le informazioni che devono essere inserite sull’etichetta sono:

  • il tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
  • l’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
  • la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)
    oppure
    indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

Qual è la normativa europea sull’etichettatura?

La normativa europea è la Direttiva “imballaggi” 94/62/CE. Essa stabilisce che l’imballaggio deve indicare la natura del/i materiale/i utilizzato/i. Prevede, inoltre, che gli imballaggi abbiano un’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), che deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e vedersi anche all’apertura dell’imballaggio. La norma poi indica un sistema di numerazione per ogni materiale (per esempio, per la plastica la numerazione da 1 a 19, per la carta e scatole di carta la numerazione da 20 a 29 ecc.) e stabilisce che i materiali possono essere indicati anche con l’abbreviazione.

Quali sono le sanzioni per chi non esegue l’etichettatura ambientale?

L’art. 261 del D. Lgs. 152/06 prevede una sanzione da 5.200 € a 40.000 € a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219. Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori.

Le guide CONAI per l’etichettatura ambientale

Il CONAI, con cui CNA collabora, ha prodotto due utili guide all’etichettatura, che forniscono indicazioni alle aziende sulle modalità di composizione delle etichette:

  • La guida all’etichettatura obbligatoria;
  • la guida all’etichettatura volontaria (cioè alle informazioni aggiuntive che le aziende possono inserire per sfruttare l’etichettatura come mezzo di comunicazione del proprio brand).

Qui trovi i contatti delle CNA Territoriali a cui potrai rivolgerti per un aiuto concreto: contatta la sede più vicina a te!