Dpcm Natale: le misure in vigore fino al 15 gennaio

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm 3 dicembre per il contenimento dell’epidemia da coronavirus. Le misure che partiranno da venerdì 4 dicembre resteranno in vigore fino al 15 gennaio 2021.

Comportamenti individuali

  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome;
  • nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune;
  • è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il distanziamento da persone non conviventi;
  • obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • è imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.

Ordinanze di chiusura

  • Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Bar e ristoranti

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • è consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
  • è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Fino alle ore 22.00 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività commerciali al dettaglio

  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
  • fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.

Strutture ricettive

  • consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida;
  • dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 la ristorazione negli alberghi, e in altre strutture ricettive, è consentita solo con servizio in camera.

Servizi alla persona

  • Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Fiere e congressi

  • Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi ad eccezione di quelle di carattere nazionale ed internazionale nel rispetto di protocolli di sicurezza;
  • sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Trasporto pubblico

  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Il Dpcm inoltre introduce alcune novità per quanto riguarda le scuole che riapriranno a partire dal 7 gennaio. E’ inoltre stato istituito, presso ogni Prefettura, un tavolo di coordinamento per la definizione degli orari di inizio e termine delle attività didattiche e del servizio del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano.

Gli impianti sciistici, sempre secondo il decreto, potranno aprire dal 7 gennaio.

La messa di Natale dovrà svolgersi in orario tale da consentire il rientro a casa dei fedeli entro le ore 22.00.

Per quanto riguarda le altre attività, come palestre e piscine, competizioni sportive, musei, cinema e discoteche, il decreto mantiene in vigore le disposizioni del testo precedente (consulta qui il Dpcm del 3 novembre).