Credito d’imposta beni strumentali, possibilità di utilizzo oltre il 3° anno
Credito d’imposta beni strumentali, ammessa la fruibilità del credito residuo anche oltre il 3 ° anno. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate su sollecitazione anche della CNA.
Con la Circolare n. 9 del 23 luglio, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, disciplinato dalla legge di bilancio 2021.
I chiarimenti vengono forniti sotto forma di risposte a quesiti, sentito anche il parere del Ministero dello Sviluppo Economico.
In tale sede, ci soffermeremo, sui dubbi interpretativi più ricorrenti e che hanno trovato risposta nella Circolare in oggetto.
Utilizzo del credito oltre il terzo anno
Primo fra tutti, la possibilità di utilizzo del credito oltre il terzo anno, anche alla luce di una recentissima risposta ad interpello data da una Direzione regionale dell’Agenzia che aveva scatenato grandi polemiche perché limitava a soli 3 anni il tempo massimo per la fruizione del credito.
La Circolare n. 9 interviene sul punto smentendo l’orientamento dato dalla Direzione regionale, precisando che la ripartizione in tre quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta, nella misura di un terzo dell’importo maturato, e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione. Pertanto, nel caso in cui la quota annuale, o parte di essa, non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
Utilizzo in un’unica quota del credito per beni non 4.0
Altro dubbio interpretativo è se l’utilizzo in un’unica quota del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli rientranti nell’ambito di applicazione c.d. “industria 4.0”, ora transizione 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, fosse un obbligo oppure un’opzione alternativa alla compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Con la Circolare in oggetto, l’Agenzia ha precisato che l’utilizzo del credito in un’unica soluzione rappresenta una mera facoltà, pertanto il contribuente, potrà sempre scontare il credito in tre quote annuali di pari importo. Si sottolinea che il riporto in avanti, senza interruzione della continuità, prescinde dalla fruibilità temporale del credito d’imposta.
Per maggiori approfondimenti su altri aspetti si rimanda alla Circolare allegata.