Via libera dall’antitrust ai nuovi “costi dell’esercizio”
L’Agmc approva i criteri del ministero dei Trasporti che organizzano i veicoli in quattro classi. In futuro uno studio sui valori oggettivi di questi costi
Sul bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 aprile, è stato pubblicato il parere con cui viene dato via libera alla nuova impostazione metodologica proposta dal ministero dei Trasporti per la definizione dei costi indicativi di riferimento dell’autotrasporto.
Lo schema del MIT – evidenzia l’Agcm – distingue quattro classi di veicoli:
1. fino a 3,5 tonnellate;
2. tra 3,5 e 12 tonnellate;
3. tra 12 e 26 tonnellate;
4. oltre 26 tonnellate
Con le seguenti voci di costo
1. veicolo a motore + rimorchio/semirimorchio (voce comprensiva di: acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo e assicurazione);
2. ammortamento veicolo a motore (3-6 anni) + rimorchio/semirimorchio (8-12 anni);
3. lavoro (voce comprensiva di stipendio, trasferte e straordinari);
4. energia (voce comprensiva delle diverse possibilità di alimentazione).
Sulla base delle premesse indicate dallo stesso dicastero quando ha inoltrato i documenti all’Antitrust, ora il ministero dei Trasporti dovrebbe provvedere ad affidare «a un soggetto terzo, mediante procedura a evidenza pubblica, uno studio che consenta di determinare in maniera oggettiva i valori di questi costi indicativi».
L’Autorità, tenuto conto della normativa vigente, della giurisprudenza di riferimento e delle considerazioni già espresse nel parere AS1355 dell8 febbraio 2017, «ha valutato nel complesso positivamente l’impostazione metodologica del nuovo schema sottoposto dal Ministero, in quanto suscettibile di mantenere sufficienti spazi per il confronto competitivo tra le imprese di autotrasporto nella definizione dei rispettivi prezzi. Infatti, la previsione di quattro grandi categorie di costi non appare suscettibile di fornire alle imprese elementi di costo prestabiliti con eccessivo dettaglio, consentendo alle stesse di muoversi in uno spazio di offerta esteso, come tale rispettoso della autonomia negoziale. Perché ciò avvenga, è tuttavia necessario che i valori di riferimento siano definiti in misura sufficientemente ampia sulla base di forcelle che tengano conto di un valore minimo e un valore massimo, a seguito di valutazioni oggettive. A tale proposito, s’intende che la definizione dei suddetti valori potrà anche avvenire a cura di un soggetto terzo, purché esso sia a tutti gli effetti indipendente e professionalmente idoneo a tale compito».