Trattamento IVA del servizio di mensa aziendale, aliquota al 4% o al 10%
Una società che opera nel settore della ristorazione collettiva e che gestisce mense aziendali e interaziendali ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA nei casi di pagamento del servizio mensa. Il trattamento IVA può essere al 10% o al 4% a seconda della metodologia di pagamento, e in linea generale si possono verificare queste ipotesi:
- il lavoratore dipendente paga l’intero pasto in denaro contante ovvero con altri mezzi di pagamento equivalenti (moneta elettronica, etc.);
- il lavoratore dipendente paga l’intero pasto mediante buoni pasto;
- il lavoratore dipendente paga il pasto per parte in contanti e per parte in buoni pasto. In questo specifico caso possono aversi due ulteriori sub-ipotesi: a) la parte preponderante del pasto viene pagata in contanti e la restante parte in buoni pasto; b) la parte preponderante del pasto viene pagata in buoni pasto e la restante parte in contanti.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Come CNA Agroalimentare vogliamo segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni nella risposta all’interpello 231 del 28 aprile 2022. L’Agenzia ha chiarito che, a seconda della specifica tipologia di servizio prescelta dal datore di lavoro da erogare ai dipendenti, discende il relativo trattamento fiscale da applicare.
Nello specifico, il n. 37) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per le “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni”.
Per quanto riguarda il buono pasto (o ticket restaurant) questo è un documento di legittimazione (con specifiche caratteristiche) che attribuisce al titolare il diritto di ricevere la somministrazione di alimenti e bevande per un importo pari al valore facciale del buono stesso, il cui valore nominale è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Tra gli esercizi legittimati a ricevere i buoni pasto sono ricomprese, tra l’altro, le attività di somministrazioni di alimenti e bevande e le mense aziendali e interaziendali. In tale caso, l’operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore. Nel rapporto tra la società emittente i buoni pasto e la società che gestisce il servizio di mensa aziendale, che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10%, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972 riguardante le “somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande”.
Per una lettura più completa, alleghiamo il Chiarimento dell’Agenzia: