Trasporto passeggeri con autobus non di servizio pubblico

Pubblicato il Decreto Direttoriale n.172 del 28/4/2023 che stabilisce le modalità per accedere alle “Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico – primo trimestre 2022” previste nel “Sostegni ter”, con una dotazione di 15 milioni di euro.

I beneficiari sono le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico di cui all’art. 24, co. 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 a compensazione dei danni subiti dal Covid 19  che abbiano il margine operativo lordo, MOL, inferiore, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, rispetto a quello riferibile al medesimo periodo del 2019.

Il MOL viene calcolato effettuando la differenza algebrica tra ricavi e costi, rilevati dalle risultanze contabili  in base alle voci di contabilità di seguito indicate: 

I) RICAVI:

a) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

b) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 

c) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 

d) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

II) COSTI: 

a) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

b) costi per servizi; 

c) costi per godimento beni di terzi; 

d) costi per il personale. 

La domanda dovrà essere redatta e presentata con firma digitale tramite la piattaforma https://mancatiricavi2022.consap.it

La data di apertura della Piattaforma sarà comunicata dal MIT con apposito avviso alla pagina https://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-passeggeri/documentazione

La compensazione concedibile a ciascuna impresa richiedente è in misura massima pari al 40% della differenza positiva tra il MOL del primo trimestre dell’esercizio finanziario 2019 e quello del primo trimestre dell’esercizio finanziario 2022, quali risultanti dalle scritture contabili, e, comunque, non può superare il limite massimo di 1.200.000 euro. 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, la compensazione è determinata in misura non superiore al 40% del MOL risultante dalle scritture contabili relative al primo trimestre 2022, sempre fino a 1.200.000 euro.