Trasporti “eccezionali”, pubblicate in Gazzetta le linee guida

Linee guida trasporti eccezionali. Un quadro normativo dei trasporti in condizioni di eccezionalità sia in ambito nazionale che regionale, le linee guida descrivono i compiti attribuiti ai soggetti preposti al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione.

Il documento propone anche un protocollo di verifica per massa che prevede, tra l’altro, la conoscenza, il monitoraggio e il controllo della sovrastruttura stradale per valutare la compatibilità del trasporto eccezionale con la pavimentazioni stradali al passaggio dei carichi, con la stabilità dei manufatti e delle opere d’arte. Il documento richiama la normativa nazionale e la vigenza di circolari e direttive emanate dal MIT nel corso degli anni – elencandole – che hanno integrato l’art.10 del Cds e gli artt. Dal 9 al 20 del Regolamento d’esecuzione del Cds.
Le disposizioni di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 10 del Codice della strada riguardano il trasporto eseguito con veicoli eccezionali, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli artt. 61 (dimensioni) e 62 (massa) del CdS, di determinate categorie merceologiche e cioè:

• blocchi di pietra naturale,
• elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia,
• prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.

Nei casi sopracitati il carico può essere integrato con gli stessi generi merceologici autorizzati e comunque in numero non superiore a 6 unità. Ove invece ci fosse l’eccesso di massa ma non di dimensioni, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’art. 164 del CdS e della massa eccezionale a disposizione.

In quest’ultima fattispecie permane il limite di 6 unità nel caso in cui il genere merceologico siano gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia. In ogni caso, la predetta massa complessiva non può essere superiore a:

• 38t se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi;
• 48t se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi;
• 86t se si tratta di complessi di veicoli a sei assi;
• 108t se si tratta di complessi di veicoli a otto assi.

Per tali merceologie, il peso massimo autorizzabile varia ovviamente dalle condizioni delle infrastrutture ed è pertanto possibile vengano autorizzati pesi inferiori a quelli massimi, cosa questa che già avviene da qualche anno dopo gli episodi di crolli di cavalcavia.
Viene precisato inoltre che è auspicabile che la massa complessiva suddetta possa essere distribuita su più assi rispetto al numero indicato, che deve essere inteso come numero minimo di assi. Nel caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile può essere superato il limite di 108 tonnellate. Le argomentazioni e le valutazioni contenute nelle “Linee guida” sono valide anche per veicoli eccezionali, e trasporti eccezionali di altre tipologie di carichi, con riferimento ai soli limiti fissati dall’art. 62 del CdS, dal momento che le modalità di verifica della compatibilità del transito in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, non dipendono dalla tipologia delle cose trasportate ma dalle masse che andranno a sollecitare le sovrastrutture e i manufatti stessi. Cliccando sul link è reperibile la documentazione oppure “scarica” gli allegati:

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-242-del-28-07-2022