TPL il punto dell’Assessore Regionale sull’emergenza

CNA FITA Veneto ha “partecipato”, con il Segretario regionale della Categoria Sergio Barsacchi, alla video conferenza convocata  dall’ Assessore Regionale ai Trasporti Elisa De Berti, al fine di fare “il punto sulla situazione” alla luce dell’Ordinanza numero 39 (allegata) della Regione Veneto che detta nuove disposizioni per quanto concerne il “trasporto delle persone”.

L’incontro era specifico per il settore del “Trasporto Pubblico Locale”.

In sintesi:

  • l’impresa operante nel “trasporto pubblico locale” non è “responsabile” per l’utenza che non volesse assoggettarsi all’obbligo di “indossare mascherine e guanti” e a quant’altro indicato nell’Ordinanza numero 39;
  • il servizio “Tpl”, già ampiamente rimodulato “al ribasso” dovrà, giorno per giorno, monitorare l’andamento della richiesta del servizio per poter essere in grado di soddisfare l’Utenza;
  • in caso di inosservanza da parte dell’Utenza, senza “interrompere il “servizio”, di quanto previsto dall’Ordinanza numero 39, dovranno essere allertati gli Organi di Polizia che provvederanno a quanto di loro competenza;
  • è necessario predisporre già nelle prossime settimane varie soluzioni (a seconda dell’evolversi della situazione sanitaria) per poter essere in grado di operare quando e come le scuole riapriranno. La Cna Fita Veneto ha chiesto all’Assessore De Berti che programmi, in tempi brevi, un pari incontro con i Rappresentanti dei settori “taxi, ncc, servizi aticipi”.   (estratto Ordinanza 39/2020 – Bollettino Ufficiale della Regione Veneto numero46 del 06 aprile 2020)…..OrdinaAllo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale, di adottare le seguenti misure:1.nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su ferro, dovranno essere adottate a bordo dei convogli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca. Dovranno essere adottate per ogni carrozza del convoglio idonee misure per evitare gli assembramenti, anche mediante messaggi audio/video, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme e a debita distanza lungo tutto il convoglio. Si dovrà porre particolare cura al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare ogni convoglio con frequenza periodica e comunque almeno al termine di ogni tratta; nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su acqua e gomma, dovranno essere adottate a bordo dei mezzi idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca. Dovranno essere adottate idonee misure per evitare gli assembramenti, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme su tutto il veicolo e adottando ogni precauzione nella fase di salita e discesa degli stessi. Si dovrà provvedere il mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sufficientemente il mezzo con frequenza periodica e comunque prima dell’inizio di ogni nuovo trasporto di passeggeri; nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. E’ fatto obbligo, nell’espletamento del servizio pubblico, dell’utilizzo da parte del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine, verificando la copertura di naso e bocca. Si dovrà provvedere il mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all’inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri; le disposizioni di cui alle precedenti (omissis) integrano quelle delle precedenti ordinanze nn.28 e 29 del 12.03.2020 e n. 30 del 18.03.2020, che rimangono vigenti; di richiamare tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, alla necessità, in ogni trasporto consentito, di evitare il contatto a distanza inferiore a metri uno e di fare uso di ogni altra precauzione idonea adevitare il contagio; 2.di disporre che le misure di cui al punto 1) hanno durata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge; 3.di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 4.di dare atto che all’applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81, con destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”; 5.di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti della trasmissione della presente ordinanza ai soggetti gestori ai fini della regolazione del servizio, in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, e in particolare dell’articolo 1, comma 5, richiamato in ultimo dal DPCM 1° aprile 2020; 

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