Stralcio cartelle esattoriali fino a 5mila euro, fissati nuovi termini di versamento
Il Decreto Sostegni introduce misure fiscali a sostegno di imprese e professionisti per il perdurare delle difficoltà economiche connesse all’emergenza da Covid-19.
Tra le misure rientra la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e la conseguente ridefinizione dei termini di versamento dei debiti emergenti da cartelle esattoriali.
Nuovi termini di versamento dei debiti
In particolare, viene posticipata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamenti, in scadenza dall’8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi emessi dagli agenti della riscossione relativi alle entrate tributarie e non tributarie.
Resta fermo che i versamenti oggetto di tale sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 31 maggio 2021.
Previsti, inoltre, nuovi termini delle somme dovute per la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”, in scadenza il 1° marzo 2021, che devono avvenire integralmente entro:
- il 31 luglio 2021 per quelle scadute nel 2020;
- il 30 novembre 2021 per quelle in scadenza nel 2021 (4 rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021).
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “rottamazione-ter”.
Non determina l’inefficacia delle predette definizioni il pagamento tardivo anche di una sola rata, purché questo non sia superiore a cinque giorni.
Stralcio cartelle esattoriali 2000-2010
Disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dalle cartelle esattoriali consegnate agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche quelli oggetto di “rottamazione”.
Nello specifico tale misura riguarda:
- le persone fisiche che hanno conseguito nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
La misura non si applica: alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, all’IVA riscossa all’importazione.
Un decreto del MEF, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, definirà le modalità attuative della norma.
Definizione agevolata per le partite IVA
Stabilita, a favore delle partite IVA, la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (avvisi bonari) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
Tale definizione agevolata riguarda i contribuenti che, nel 2020, hanno subito una contrazione del volume d’affari rispetto a quello dell’anno precedente maggiore del 30%. Questa si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare al contribuente la proposta di sanatoria, selezionando i beneficiari della definizione agevolata sulla base dei dati della dichiarazione IVA 2021 o delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2020.