Sostegni Bis, tutte le misure previste per le imprese
Il Decreto ‘Sostegni Bis’ è legge: ecco le misure per autotrasporto (per il lavoro e per il regime fiscale).
Per l’autotrasporto nelle nuove disposizioni è previsto un contributo di 6 milioni di euro per compensare le tasse sui ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori a seguito della caduta del Ponte Morandi. Aumentato di 350 milioni il fondo per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica.
La conversione in legge del DL 73/2021 “Sostegni bis”, contiene “misure per continuare a sostenere la liquidità delle imprese italiane danneggiate dall’emergenza pandemica e favorirne il riequilibrio della struttura finanziaria”.
In generale, il testo rafforza alcune misure di sostegno al sistema produttivo per attenuare gli effetti della pandemia (ristori), incentiva gli investimenti (rifinanziamento della Nuova Sabatini) e supporta la liquidità e la patrimonializzazione delle imprese, anche attraverso interventi strutturali (recupero dell’Iva sui crediti non riscossi assoggettati a procedure concorsuali).
Compensazione imposte redditi su Ristoro Morandi e incentivi acquisto nuovi veicoli (art.73 bis e quinquies)
Le novità più importanti per il settore dell’autotrasporto sono contenute nell’art. 73 bis e quinquies. Il primo stabilisce che a favore dei beneficiari dei ristori erogati a seguito della caduta del Ponte Morandi a Genova – ovvero anche quegli autotrasportatori che a causa di quell’evento drammatico hanno dovuto affrontare maggiori spese – venga previsto uno stanziamento di 6 milioni di euro. Questo contributo servirà a compensare le imposte sui redditi versate dalle aziende sui ristori percepiti. Le modalità di attuazione della norma verranno stabilite con decreto ministeriale e l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Il secondo comma annuncia invece che il fondo per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica viene integrato con 350 milioni, di cui 50 riservati all’acquisto di veicoli N1 (veicoli destinati al trasporto merci fino a 3,5 ton) ed M1 (mezzi per trasporto persone): Di questi 50 milioni 15 sono dedicati esclusivamente ai veicoli elettrici.
Proroghe e rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato (art. 41-bis)
Con accordi di livello nazionale o di secondo livello sarà possibile contrattare e concordare, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o con le rappresentanze aziendali, “specifiche esigenze” per prorogare o rinnovare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione. Questo rispettando il termine massimo dei 24 mesi di durata e le percentuali massime, di legge e previste dal CCNL, di utilizzo dei lavoratori a termine. Inoltre, se si verificano le specifiche esigenze individuate dalla contrattazione collettiva (anche aziendale o territoriale), sarà possibile stipulare anche un primo contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi. Questa disposizione ha efficacia fino al 30 settembre 2022.
Trattamenti di integrazione salariale, esonero da contributo addizionale e cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 40 e 40 bis)
In sede di conversione è stato confermato il nuovo trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga a favore delle imprese che abbiano subito nel primo semestre del 2021 un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019: Questo però previa stipulazione di accordi collettivi aziendali per il mantenimento dei livelli occupazionali, con una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Come novità vengono riconosciute ulteriori 13 settimane di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, fruibili fino al 31 dicembre 2021, a favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legislativo n. 148/2015 (CIGO o CIGS). A questi datori di lavoro è però vietato, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per tutta la durata di fruizione del trattamento e sono inoltre sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020 (fatti salvi i casi di riassunzione di personale per subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto). La preclusione è valida per lo stesso periodo anche in relazione alla facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo.
Contratto di espansione e incentivi all’esodo (art. 39) e contratto di rioccupazione (art. 41)
Confermata l’estensione del contratto di espansione anche alle aziende con almeno 100 dipendenti. Il contratto di espansione consente ai lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e abbiano maturato il requisito minimo contributivo, la possibilità di accedere a un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Confermata pure, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Occorre in questo caso definire un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, che adegui le competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Riduzione sussidio NASPI (art. 38) e credito d’imposta per la formazione professionale (art.48 bis)
È poi sospesa fino al 31 dicembre 2021 la riduzione mensile del 3% del sussidio NaSpI, trattenute che riprenderanno dal 1° gennaio 2022, salvo proroghe successive e tenendo conto dei mesi oggetto di sospensione. È stato inoltre introdotto un credito d’imposta per le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nella misura del 25% delle spese sostenute e fino all’importo massimo di 30.000 euro per impresa. L’attività di formazione deve essere legata allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.
Misure fiscali
È stato confermato (art.1) il contributo a fondo perduto per le aziende con ricavi fino a 10 milioni di euro che hanno subito cali di fatturato a seguito dell’emergenza epidemiologica ed inoltre inserito un ulteriore contributo a fondo perduto per le imprese con fatturati compresi tra i 10 e 15 milioni di euro, a condizione che abbiamo i requisiti previsti dal DL Sostegni.
Prorogato al 31 luglio 2021 (art.1 – sexies) il termine di versamento delle cartelle di pagamento che scadevano tra il 28 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
È stata poi estesa la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 4), in relazione ai canoni versati da gennaio 2021 a maggio 2021 e per i soggetti con ricavi fino a 15 milioni di euro che hanno registrato perdite del 30% nel periodo tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo precedente.
Pure prorogato fino al 31 agosto 2021 il periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva dell’Agenzia Entrate (art.9). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
All’art. 9-bis viene prorogata dal 30 giugno al 31 luglio il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021. Sono valide le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in oggetto.
La Nuova Sabatini (art. 11-ter) è semplificata e rifinanziata. Per le domande presentate prima del 1 gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata almeno la prima quota del contributo, è prevista l’erogazione delle successive quote in un’unica soluzione, anche in assenza di un’espressa richiesta delle imprese.
Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
Viene confermata (artt. 12-13-15) la proroga fino al 31 dicembre 2021 della disciplina speciale del Fondo di Garanzia e l’allungamento a 10 anni della durata massima dei finanziamenti con garanzia SACE. Il fondo potrà rilasciare garanzie su portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimenti.
Prorogate al 31 dicembre 2021 (art.16) le sospensioni dei pagamenti dei finanziamenti (moratoria PMI) prevista dal decreto legge Cura Italia, mentre è operativo fino alla stessa data il patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito del quadro temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato.
Restano anche le disposizioni finalizzate ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese (art.19), con la proroga a fine anno della possibilità di convertire in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA), relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, a seguito della cessione di crediti pecuniari verso i debitori inadempienti. Sarà inoltre possibile (art. 20) utilizzare in compensazione – in un’unica soluzione annuale – il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali, effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti con volume d’affare non inferiore a 5 milioni di euro annui.
Infine viene confermato (art.22) l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo per la compensazione dei crediti per l’anno 2021, così come il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute dei lavoratori (art.32), comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid.