Sospeso il calendario dei divieti di circolazione il 31 Maggio e 2 Giugno

Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, è sospeso per i giorni 24, 31 maggio e 2 giugno 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall’articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci: dunque è possibile circolare.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE

21 maggio 2020, prot. n. 209                                                                                                

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

 Viste le relative disposizioni attuative contenute nell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

 Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020;

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020, 1, 4 , 8 , 9 , 11  e 22 marzo, 1 , 10  e 26 aprile 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, e 7 maggio 2020, n. 196, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10 11, 12, 13 14, 19, 25 e 26 aprile, 1,3, 10 e 17 maggio 2020 nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

Considerato che il permanere della situazione epidemiologica da COVID-19 accentua lo stato di crisi venutosi a creare nel Paese, che sta interessando anche l’autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;

Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020 indicati nel calendario di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578 (3), costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell’attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all’emergenza nazionale;

Considerata l’esigenza di prorogare ulteriormente la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 24, 31 maggio e 2 giugno 2020, ferma restando la sospensione sino a successivo provvedimento limitatamente ai trasporti internazionali di merci;

Sentito il Ministero dell’interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell’applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

Vista la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

Decreta:

Articolo unico

 1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 24, 31 maggio e 2 giugno 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall’articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

 2. Le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Roma, 21 maggio 2020

Il Ministro: DE MICHELI