Sistemi di videosorveglianza a bordo dei veicoli

Videosorveglianza a bordo dei veicoli. Una recente sentenza del TAR del Lazio ha ribadito che il controllo a distanza fine a sé stesso, cioè non sorretto da esigenze specifiche, è vietato. Questa sentenza è stata pronunciata in seguito a un ricorso presentato da un’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi contro l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che aveva rigettato l’istanza dell’impresa per ottenere l’autorizzazione a installare degli impianti di videosorveglianza sui camionIn realtà la richiesta di installazione degli impianti di videosorveglianza non partiva dall’impresa ma era stata fatta nell’ambito di un contratto di appalto di servizi, in cui l’appaltatore era obbligato a installare su ciascun automezzo utilizzato per il trasporto di prodotti petroliferi, un sistema di videoregistrazione per verificare che le operazioni di scarico dei prodotti avvenissero in sicurezza. Il sistema sarebbe stato azionato a distanza dall’autista ma avrebbe comportato comunque un controllo sulla sua attività da parte di un soggetto esterno (il committente), che sarebbe stato titolare del trattamento dei dati. Per questo motivo la sentenza ha censurato la dissociazione tra il datore di lavoro, che ha richiesto l’autorizzazione, e il committente titolare del trattamento dei dati, sottolineando che “la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso i predetti impianti fanno capo a soggetti diversi dal datore di lavoro con la conseguenza che sono disattese le finalità per le quali la installazione degli impianti audiovisivi può essere autorizzata”.

In sintesi: la sentenza del TAR del Lazio non vieta in assoluto il controllo a distanza ma ribadisce che l’installazione degli impianti di videosorveglianza deve essere finalizzata a specifiche esigenze e non può essere utilizzata per scopi diversi dalle motivazioni per le quali è stata autorizzata.