Settore benessere: alcuni chiarimenti su “Green Pass” e “Super Green Pass”
Nella giornata di domenica 05 dicembre, il Governo ha pubblicato una tabella (scaricabile qui sotto) delle attività e degli spostamenti consentiti senza green pass, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone), e con green pass “rafforzato” (vaccinazione, guarigione), a seconda delle zone di appartenenza. La tabella si riferisce al periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.
Al momento la tabella riguarda gli spostamenti e l’accesso a servizi e attività situati nelle zone bianca, gialla, arancione, mentre non vi è alcun riferimento alle eventuali regole da applicare in zona rossa.
In zona bianca, gialla e arancione, l’accesso alle attività del settore benessere (i cosiddetti “servizi alla persona”tra cui rientrano acconciatori, estetiste e tatuatori) è sempre consentito, anche a chi non possiede il green pass. Le indicazioni precise circa le suddette attività sono esplicitate a pagina 4 della suddetta tabella.
Per l’accesso a palestre, piscine e centri natatori al chiuso (“attività sportive in strutture pubbliche o private”, pag. 6 tabella), invece, in zona bianca e gialla è sufficiente il green pass “base”. In zona arancione, invece, è necessario il green pass “rafforzato”. L’attività sportiva all’aperto è sempre consentita, con l’unica eccezione delle piscine e dei centri natatori all’aperto, per l’accesso ai quali, in zona arancione, è necessario il possesso del green pass “rafforzato”.
Per l’accesso ai centri benessere (“attività ludico, ricreative” pag. 8) in zona bianca e gialla è sufficiente il “green pass base”, mentre in zona arancione è necessario il “green pass rafforzato”.
Nelle zone arancioni, per gli spostamenti tra comuni e per gli spostamenti verso altre regioni è necessario avere il green pass “base” (o “rafforzato”). Altrimenti, senza il green pass, lo spostamento è consentito solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune (es. acconciatore o estetista).
Sono, invece, sempre consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini (con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia).
Nelle zone bianche e gialle gli spostamenti sono sempre consentiti.