Trasporto pubblico non di linea, il Ddl Concorrenza del Governo

Trasporto pubblico e Concorrenza. Gli emendamenti riguardavano la soppressione dell’art. 8, relativo alla delega al Governo per la riforma della Legge 15 gennaio 1992 n. 21. L’articolo 8 conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, promuovendo la concorrenza anche in sede di conferimento delle licenze e garantendo una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio (comma 1).

In particolare, l’emanando decreto, finalizzato ad una generale revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, attribuendo agli autoservizi non di linea una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l’offerta di servizi agli strumenti tecnologici per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) ridurre gli adempimenti amministrativi per gli operatori e razionalizzazione della normativa;

d) promuovere la concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati;

e) garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio;

f) definire standard di servizio nazionali, mediante il coordinamento e l’armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali;

g) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l’esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali (comma 2).

Al comma 3 si prevede che lo schema di decreto legislativo sia adottato sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria della disposizione.