Dl Semplificazioni fiscali: tassa di soggiorno, pagamento bollo, IRAP

Come CNA Veneto vi segnaliamo che è stato pubblicato in Gazzetta il nuovo decreto-legge di semplificazioni fiscali (qui il link al testo).

Segnaliamo, di seguito, le principali novità.

Modifiche al calendario fiscale (art. 3)

Modificando l’art. 21-bis del DL n. 78/2010, dispone che la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, avviene, per i dati relativi al secondo trimestre, entro il 30 settembre.

Reca inoltre modifiche all’art. 50 del DL n. 331/1993, disponendo che gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari devono essere presentati all’ADM entro il mese successivo del periodo di riferimento.

Dispone che, a partire dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza interessi e sanzioni, per il primo e/o secondo trimestre, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e/o secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5000 euro.

Dispone, infine, la proroga al 30 settembre 2022 per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e disposizioni in materia di errori contabili (art. 8)

Reca le seguenti modifiche all’art. 83 del DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi):

  • Per i soggetti diversi dalle microimprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile valgono i criteri di qualificazioneimputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili;
  • criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES di cui all’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (art. 9)

Dispone l’abrogazione dei commi 36-undecies e 36-duodecies dell’art. 2 del DL n. 138/2011, i quali dispongono che le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per quattro periodi d’imposta sono considerate non operative.

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (art. 10)

Reca le seguenti modifiche all’art. 11 del dlgs n. 446/1997:

  • Al comma 1, lettera a) si dispone che i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro siano ammesse alla deduzione esclusivamente per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • il comma 4-quater), relativo alle deduzioni previste per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, è abrogato;
  • al comma 4-septies) si dispone che per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri spese a carico del datore di lavoro;
  • al comma 4-octies) si dispone che per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, deduzione altresì ammessa, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.