Rimborso accise gasolio per autotrasporto: come ottenerlo

Dal 1° al 31 luglio le imprese di autotrasporto potranno chiedere il rimborso accise gasolio consumato nel secondo trimestre del 2020. Lo ha comunicato in una nota l’Agenzia delle Dogane, specificando poi che il periodo d’esercizio interessato è quello che va dal 1° aprile al 30 giugno 2020.

Al rimborso accise gasolio potranno accedere tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 ton adibiti al trasporto merci. Sono esclusi i veicoli di categoria ecologica Euro II (o inferiori) o con portata totale a terra al di sotto alle suddette 7,5 ton. Un ulteriore (piccola) boccata d’aria per il settore, in un momento ancora molto complicato..

Rimborso accise gasolio, le cifre

In merito all’importo rimborsabile restano confermati i 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto consumato nel periodo d’esercizio. Per compilare e stampare la documentazione necessaria al rilascio dei rimborsi accise gasolio, è possibile scaricare il software aggiornato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, disponibile a questo indirizzo (cliccare sul link evidenziato in blu che precede) o seguendo questo percorso internet  a partire dalla homepage: Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2020.

L’Agenzia ha poi precisato che per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea deve essere riprodotto anche su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB), da consegnare poi insieme alla stessa versione stampata. Tutte le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto – nel formato prodotto dal servizio telematico – dovranno essere necessariamente regolarizzate.

Tutti i soggetti che potranno accedere al rimborso

Nello specifico, per quanto riguarda il trasporto merci (come già detto con veicoli da ptt superiore alle 7,5 ton), il rimborso accise gasolio spetta all’attività di esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l’attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio per autotrazione mediante le relative fatture. Inoltre, per la fruizione del rimborso, i soggetti in questione sono tenuti ad indicare nella fattura elettronica anche la targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Restituzione di denaro e credito d’imposta, le modalità

Il recupero delle accise può essere richiesto tramite rimborso (con restituzione di denaro) oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

I crediti riferiti ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.