Nuovi chiarimenti su revisioni, cronotachigrafi e carta del conducente

Nuovi chiarimenti su revisioni, cronotachigrafi e carta del conducente. Il 9 marzo u.s. il Ministero dell’Interno con una circolare chiarisce i termini di scadenza della revisione dei veicoli e dei cronotachigrafi e della carta del conducente.

Per quanto riguarda la revisione dei veicoli delle categorie N, O3 e O4 – ossia i veicoli motorizzati superiori a 3,5 tonnellate e i rimorchi – che hanno la validità scaduta tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, il Regolamento proroga la validità di dieci mesi rispetto alla data di scadenza. Ciò vale nell’intero territorio dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i cronotachigrafi, il Regolamento stabilisce che gli apparecchi che devono eseguire le ispezioni biennali tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 possono farlo entro i dieci mesi successivi alla data prevista per l’ispezione. Anche in questo caso, il provvedimento vale in tutti i Paesi dell’Unione.

Sempre nell’ambito del cronotachigrafo, il Regolamento comunitario interessa anche il rinnovo delle carte del conducente. I titolari che devono rinnovarla tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 devono ottenere il rilascio dagli organi competenti entro due mesi dalla data di richiesta. Nel periodo tra la scadenza della vecchia carta e l’arrivo di quella nuova, l’autista deve annotare manualmente l’attività svolta giornalmente nello stesso modo previsto per il danneggiamento, lo smarrimento o il furto della carta tachigrafica, purché dimostri di avere chiesto la nuova carta entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza. Questa disposizione vale anche se il conducente ha chiesto una nuova carta per cattivo funzionamento, furto o smarrimento, sempre tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.