Responsabile tecnico temporaneo: le novità per acconciatori ed estetiste

Responsabile tecnico temporaneo: le novità. Il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (PNRR 3), in vigore dal 20 febbraio 2026 e in attesa di conversione, introduce importanti semplificazioni per le microimprese del benessere. In particolare, l’art. 12, commi 3 e 4, modifica la disciplina di acconciatori ed estetisti consentendo la nomina di un responsabile tecnico temporaneo, così da garantire la continuità dell’attività in caso di assenza improvvisa del titolare o del responsabile tecnico.

Continuità operativa senza sospensione dell’attività

La norma interviene sull’art. 3, co. 01 della Legge 1/1990 (estetisti) e sull’art. 3, co. 5-bis della Legge 174/2005 (acconciatori), prevedendo che l’impresa possa indicare un responsabile tecnico temporaneo per periodi limitati.
L’obiettivo è evitare la sospensione immediata dell’esercizio — con conseguenti perdite economiche — quando il responsabile tecnico è temporaneamente assente.

Chi può essere responsabile tecnico temporaneo

Il Decreto PNRR 3 stabilisce che la funzione possa essere ricoperta da:

  • un dipendente
  • un familiare coadiuvante
  • un collaboratore

È richiesta un’esperienza professionale nel settore di almeno 3 anni.
In assenza di chiarimenti normativi, il termine “collaboratore” va inteso in senso sostanziale: persona già inserita nell’organizzazione aziendale e coinvolta stabilmente nell’attività (es. socio lavoratore o figura assimilata), non un professionista esterno occasionale.

Requisiti professionali semplificati

Un elemento di rilievo è che il responsabile tecnico temporaneo può essere nominato anche senza la piena abilitazione normalmente richiesta per il ruolo.
È sufficiente:

  • qualifica professionale di base (corso regionale biennale)
  • esperienza nel settore di almeno 3 anni

La misura consente alle imprese di individuare rapidamente un sostituto qualificato, mantenendo standard di qualità e sicurezza del servizio.

Durata della sostituzione

La sostituzione del responsabile tecnico può avvenire:

  • fino a 30 giorni per qualsiasi motivo (ferie, permessi, impedimenti temporanei)
  • fino a 90 giorni in presenza di comprovati motivi di salute documentati

Comunicazione a SUAP e Camera di Commercio

Non è previsto alcun nuovo procedimento autorizzatorio.
L’impresa deve solo comunicare tempestivamente la nomina del responsabile tecnico temporaneo allo SUAP e alla Camera di Commercio competenti.

L’assenza di termini perentori è coerente con la finalità della norma: evitare interruzioni dell’attività per ragioni formali.
In mancanza di indicazioni specifiche degli enti, la comunicazione può essere inviata anche tramite PEC.

Un passo avanti per le imprese del benessere

La nuova disciplina rappresenta una semplificazione concreta per acconciatori ed estetisti, perché:

  • evita la chiusura temporanea dell’attività in caso di assenza del responsabile tecnico
  • riduce gli oneri amministrativi
  • valorizza le competenze già presenti in azienda

CNA Veneto continuerà a monitorare l’iter di conversione del Decreto PNRR 3 e a fornire aggiornamenti operativi alle imprese del settore benessere.

Riferimenti normativi: Legge 4 gennaio 1990, n. 1; Legge 17 agosto 2005, n. 174; Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (GU n. 41 del 19/02/2026).