Regolamento imballaggi, cosa cambia da subito

Regolamento imballaggi, cosa cambia subito. Dal 12 agosto 2026 si applicherà il Regolamento Imballaggi 2025/40, o PPWR. Riguarda tutti gli operatori economici che immettono imballaggi (o prodotti imballati) sul mercato UE: produttori, importatori, distributori, e-commerce, utilizzatori finali.

Ecco le principali novità da conoscere:

  • Minimizzazione obbligatoria dell’imballaggio
    Dal 12 agosto 2026, peso, volume e spazio vuoto degli imballaggi dovranno essere ridotti al minimo funzionale necessario. Per l’e-commerce, il rapporto di spazio vuoto non potrà superare il 40% del volume del pacco.
  • Riciclabilità obbligatoria e classi A-E
    Dal 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE dovranno essere riciclabili in modo economicamente sostenibile. Viene introdotto un sistema di classificazione della riciclabilità su scala A-E: solo gli imballaggi in classe C o superiore potranno essere commercializzati.
  • Contenuto minimo di plastica riciclata
    Gli imballaggi in plastica dovranno contenere quote minime obbligatorie di materiale riciclato post-consumo, con target che crescono progressivamente.
  • Restrizioni su sostanze pericolose (PFAS e metalli pesanti)
    Dal 12 agosto 2026 è vietato immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS (sostanze “poli-/perfluoroalchiliche”) sopra soglie di concentrazione specifiche. Resta confermato anche il limite già esistente sulla somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente (100 mg/kg).
  • Riuso e sistemi di ricarica
    Vengono introdotti obblighi di riuso per alcuni formati di imballaggio industriale e commerciale, con target vincolanti dal 2030 per imballaggi da trasporto, da vendita ed e-commerce. Il settore HORECA (bar, ristoranti, food delivery) dovrà offrire opzioni di riutilizzo/ricarica per determinati imballaggi monouso da asporto.
  • Divieti su specifici imballaggi monouso in plastica
    Dal 1° gennaio 2030, alcuni formati elencati nell’Allegato V non potranno più essere immessi sul mercato: ad esempio imballaggi monouso in plastica per condimenti, zucchero, panna per caffè e altri prodotti monoporzione nel settore HORECA.
  • Etichettatura armonizzata
    Verranno introdotte etichette standardizzate a livello UE per: imballaggi riutilizzabili, contenuto riciclato, indicazioni per la raccolta differenziata dei consumatori ed etichette per i contenitori di raccolta rifiuti (attese linee guida attuative anche nel 2026-2027).
  • Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) rafforzata
    I produttori restano finanziariamente responsabili dell’intero ciclo di vita dell’imballaggio (raccolta, smistamento, riciclo, smaltimento). Novità importante: i contributi EPR dovranno essere modulati in base alle prestazioni di riciclabilità (le classi A-E di cui sopra), per incentivare l’ecodesign fin dalla progettazione.
  • Registrazione nei registri nazionali dei produttori
    Gli Stati membri devono istituire registri nazionali dei produttori per monitorare la conformità EPR. Le aziende extra-UE dovranno registrarsi tramite un rappresentante autorizzato stabilito nell’UE nei mercati in cui operano (es. LUCID in Germania, CONAI in Italia).
  • Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica
    Produttori e importatori dovranno predisporre e conservare una Dichiarazione di Conformità UE e una documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti su design, riciclabilità e sostanze pericolose — conservata per almeno 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili).
  • Sanzioni
    Il mancato rispetto del PPWR può comportare il divieto di immissione sul mercato, il ritiro di prodotti, sanzioni amministrative (fino a importi rilevanti, definiti a livello di Stato membro) e danni reputazionali lungo tutta la filiera.

Cosa fare da subito

  • Audit degli imballaggi attuali: materiali, peso/volume, presenza di sostanze di interesse (PFAS, metalli pesanti).
  • Verificare la riciclabilità dei formati in uso e pianificare eventuali ridisegni.
  • Avviare la registrazione EPR nei Paesi UE in cui si opera (direttamente o tramite rappresentante autorizzato).
  • Coinvolgere i fornitori di packaging per allineare le specifiche ai nuovi requisiti.
  • Predisporre la documentazione tecnica e la futura Dichiarazione di Conformità.
  • Monitorare gli atti delegati/di esecuzione ancora in adozione (metodologie di calcolo, formati di etichettatura, registri) che definiranno i dettagli operativi.

Nota: questa è una sintesi divulgativa e non sostituisce una consulenza legale. Per il testo integrale e aggiornato, si rimanda a EUR-Lex (Regolamento UE 2025/40) e alle linee guida della Commissione Europea (DG Environment), inclusi il Guidance Document e le FAQ pubblicate nel 2026.

Allegati:
Vademecum PPWR Conai

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