Registro Imprese Legno, attivazione della procedura per l’iscrizione al Registro Operatori EUTR
Come CNA Legno e Arredo vogliamo comunicare che dal 4 aprile 2022 è possibile iscriversi al Registro Nazionale Operatori EUTR secondo le modalità stabilite dal decreto 9 febbraio. Questa è la pagina del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dove è possibile trovare il link per l’iscrizione.
L’iscrizione avviene in modalità online.
All’atto dell’iscrizione l’operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a:
- denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
- dati anagrafici del legale rappresentante;
- con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, località subregionale, quantità annuale commercializzata, inclusa quella lavorata a fini commerciali, e, se disponibile, controvalore in euro.
Dopo aver completato la procedura di accreditamento al SIAN (Sistema Agricolo Nazionale), l’operatore può accedere alla procedura RIL (Registro Imprese Legno) compilando online la modulistica pubblicata sull’apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e procederà al pagamento tramite PagoPA o allegherà l’attestazione del versamento del corrispettivo annuale fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell’iscrizione. Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare
comunque una sola quota annuale.
Gli operatori che, all’entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2021, già svolgono l’attività di operatore ai sensi dell’art. 3 c.2 del DM 9 febbraio 2022 (di seguito attività di operatore EUTR), sono tenuti ad iscriversi al registro entro sessanta giorni (scadenza 3 giugno 2022) dalla pubblicazione (4 aprile 2022) online dell’apposita modulistica sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dal 4 aprile 2022, l’iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l’attività di operatore EUTR, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all’inizio di suddetta attività.
Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.
Chi è tenuto ad iscriversi
Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.
L’iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.
Chi non è tenuto ad iscriversi
Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.
Validità dell’iscrizione
L’iscrizione ha validità dal momento dell’iscrizione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di cui al comma 2.
Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.
Albi regionali
Per l’adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all’art. 3, al fine dell’esonero dell’iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ministeriale (termine scaduto lo scorso novembre 2021).