Registro degli operatori che commercializzano legno e derivati: chi ha l’obbligo di iscriversi?

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio è stato pubblicato il DM 9 febbraio 2021 recante “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Il decreto è visibile qui (a partire dalla pagina 36): www.gazzettaufficiale.it/pdf.

Il decreto prevede che l’Operatore che commercializza legno e/o altri prodotti regolamentati dall’EUTR (Reg. UE 995/2010) dovrà iscriversi al suddetto registro, compilando la modulistica on- line che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicherà sul proprio sito web.

A riguardo, si sottolinea che fino a quando la suddetta procedura informatica non sarà pubblicata, gli Operatori non dovranno e non potranno procedere alla prevista iscrizione. Al momento, si ritiene che ciò non avverrà prima del 2022.

Chi dovrà iscriversi dal 2022?

Saranno tenute ad iscriversi al registro degli operatori legno le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel Regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.

L’iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro. L’iscrizione avverrà in modalità online e sarà dovuto un corrispettivo annuale dovuto per l’iscrizione al registro (20,00 euro). Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque una sola quota annuale.

Chi è esonerato dall’iscrizione?

Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali.