Recupero accise: cambiano gli uffici cui fare domanda per imprese UE

Dal 1° aprile le imprese dell’Unione europea che chiederanno il recupero delle accise sul gasolio commerciale acquistato in Italia, dovranno inoltrare la pratica a Uffici delle dogane presenti sul territorio nazionale in relazione allo Stato membro di appartenenza. 

La periodicità trimestrale per il rimborso dell’accisa e la crescita   del   numero   delle   dichiarazioni   presentate   dagli   esercenti  comunitari non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, hanno portato  nel  corso  degli  anni  a  rendere non più sostenibili i tempi richiesti per l’esame delle stesse.

Per fronteggiare tale situazione il criterio di riparto di competenza alla ricezione delle dichiarazione  trimestrali  a  decorrere  dal  1°  aprile  2020  (trimestre solare di consumo 1° gennaio – 31 marzo 2020) viene modificato secondo la tabella fornita dall’Agenzia delle Dogane, che illustra l’assegnazione dell’Ufficio doganale competente rispetto allo Stato membro di appartenenza.

Per  i  trimestri  relativi  ad  anni  precedenti  al  2020,  ovvero fino  al  quarto  trimestre   2019   (1   ottobre   –   31   dicembre),   gli   esercenti   comunitari   continuano a presentare le dichiarazioni di rimborso all’Ufficio delle dogane di Roma I, a prescindere dalla data di spedizione.

Per  rendere  più  veloce  la  trattazione  dei  rimborsi,  nella  prima  applicazione della  modificata  distribuzione  di  competenze,  gli    esercenti sono  tenuti  ad  allegare  alle  dichiarazioni  presentate  ai  nuovi  Uffici,  copia delle  carte  di  circolazione  di  tutti  i  mezzi  utilizzati e dei  titoli  di  possesso degli stessi, anche se già  trasmessi.

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