Quando è consentito circolare con la revisione auto scaduta
Circolare con la revisione scaduta, CNA Autoriparatori fa chiarezza sui casi in cui è consentito.
È ammessa la circolazione, fino alla data di prima prenotazione, anche con revisione scaduta:
- Quando sussista la prenotazione rilasciata prima della scadenza della revisione risultante da apposita annotazione su modulo TT 2100 prodotto a stampa mediante la nuova procedura delle revisioni;
- per revisioni richieste ai centri di controllo pubblici (UMC).
Tuttavia, la DGMSCIMTN, con apposito decreto, in presenza di particolari situazioni operative, può circoscrivere tale agevolazione ai soli veicoli di competenza ministeriale.
L’agevolazione non è comunque consentita qualora:
- La carta di circolazione/DU sia revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante;
- il veicolo non venga presentato a nuova visita entro il termine di un mese nel caso di “Revisione Ripetere – Da ripresentare entro un mese”;
- non si sia provveduto al ripristino dell’efficienza del veicolo in caso di esito “Revisione Ripetere – Da ripresentare entro un mese”;
- la domanda sia presentata successivamente ai termini di scadenza.
La circolazione oltre i termini previsti è consentita esclusivamente per recarsi ad effettuare la revisione nel giorno fissato per la visita:
- in caso di esito Ripetere;
- qualora la domanda sia stata presentata oltre i termini di scadenza;
- quando il veicolo sia sospeso dalla circolazione secondo annotazione apposta sul documento di circolazione dall’organo accertatore della sanzione amministrativa prevista dall’art. 80 CDS per omessa revisione.
La circolazione non è comunque consentita qualora:
- il veicolo non venga presentato a nuova visita entro il termine di un mese nel caso di “Revisione Ripetere – Da ripresentare entro un mese”. Resta fermo l’obbligo del ripristino della prescritta efficienza e l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. Il ripristino dell’efficienza deve risultare da apposita documentazione (che, si ritiene, debba consistere in apposita dichiarazione di ripristino rilasciata da impresa operante nel campo dell’autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992);
- non si sia provveduto al ripristino dell’efficienza del veicolo in caso di esito “Revisione Ripetere – Da ripresentare entro un mese”;
- il veicolo sia sospeso dalla circolazione a causa di esito della visita “Revisione Ripetere – Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina”.