Valori indicativi dei costi di riferimento per l’autotrasporto

Pubblicato l’aggiornamento dei valori indicativi dei costi di riferimento per l’autotrasporto. Pubblicato l’aggiornamento dei costi di riferimento per le imprese di autotrasporto per il mese di gennaio 2021. Costo per litro del gasolio per autotrazione al netto di IVA e/o dello sconto del maggior onere delle accise – mese di riferimento gennaio 2021 elaborato sulla base dei dati rilevati nel sito MISE in data 12 Febbraio 2021.
Prezzi medi nazionali mensili del 2021.
Gasolio per autotrazione, i valori indicati sono espressi in euro per 1000 litri.
Gennaio 2021
Prezzo industriale 479,57
Iva 241,33
Accisa 617,40
Prezzo al consumo 1.338,30

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 7,5 TONNELLATE
Il prezzo mensile al consumo del carburante (1.338,30) è espresso, dal M.I.S.E., in euro per 1.000 litri. Lo stesso valore può essere espresso in euro per litro dividendolo per mille. Tale valore va successivamente scorporato dell’IVA corrente dividendolo ulteriormente per 1,22 essendo l’IVA attualmente applicata pari al 22%. Nel caso specifico dei veicoli sotto le 7,5 tonnellate non si tiene conto degli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise. Perciò il dato mensile che interessa, verrà ricavato come segue:

prezzo al consumo per litro = 1.338,30/1000 = 1,33830
valore del costo unitario per litro del Gasolio = 1,33830/1,22 = 1,09696721 = 1,096 (arrotondato alla 3°cifra)

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE
In questo caso si deve tener conto anche degli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise. Poiché lo sconto delle accise per litro resta ancora pari a 0,21418609 euro per litro, cioè al livello stabilito dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane prot. RU-114075 del 27 settembre 2012, il dato mensile che interessa, verrà ricavato come segue:
valore del costo unitario per litro del Gasolio = (1,33830/1,22) – 0,21418609 = 0,88278112 = 0,882 (arrotondato alla 3° cifra)

N.B.: il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 3 o inferiore.