Autotrasporto, riduzione delle accise per i veicoli Euro V e superiori
La Gazzetta Ufficiale numero 11 del 17 maggio 2022 “formalizza” lo stanziamento di 500 milioni previsto dal protocollo d’intesa firmato il 24 febbraio dal ministero Mims (ex Trasporti) con le associazioni degli autotrasportatori. Lo fa pubblicando il Decreto Legge numero 50 del 17 maggio 2022 su “Disposizioni in materia di energia e imprese”.
L’articolo 3 (in calce a questo testo) è dedicato all’autotrasporto e, in particolare, istituisce un credito d’imposta per “mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante”. Come anticipato nelle nostre precedenti informative ( vedasi -ma non solo-: https://cnaveneto.it/riduzione-accise-prorogate-fino-al-giorno-08-luglio-2022/), hanno diritto al credito le imprese di autotrasporto che usano veicoli di categoria Euro V o superiore con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (in conto terzo o in conto proprio). Il contributo corrisponde al 28% della spesa in gasolio sostenuta nel primo trimestre del 2022, al netto dell’Iva.
Il Decreto precisa che tale somma non concorre ne alla formazione del reddito d’impresa ne all’imposta regionale sulle attività produttive e si può cumulare ad altre agevolazioni. Il testo del Decreto Legge aggiunge che “le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato” e, quindi, dovrebbe essere soggetto alla de minimis (che per il settore dell’autotrasporto vuol dire restare nel limiti dei 100.000 euro in tre anni di contributi pubblici). Per ottenere il credito d’imposta è ora necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate emani uno specifico codice tributo. Autotrasporto riduzione accise:
Art. 3 Credito d'imposta per gli autotrasportatori 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e' abrogato. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.