Nuove norme per cura e manutenzione del verde

Dal 22 febbraio 2020

Dal 25 agosto 2016 è in vigore la L. 28 luglio 2016, n. 154che all’art. 12 così dispone:

L’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

  1. a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’art. 20 c. 1 lett. A) e c) del D.Lgs. n. 214/2005;
  2. b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenzeImprese di nuova iscrizioneL’Ufficio Registro Imprese (n.d.r. delle Camere di Commercio) ha provvisoriamente accolto le domande di iscrizione presentate successivamente all’entrata in vigore della legge n. 154/2016, in attesa dell’attivazione dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Veneto.Tali corsi, in seguito all’Accordo siglato in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22.2.2018 e della Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 625dell’8 maggio 2018 , sono ora stati  avviati dagli Organismi di formazione accreditati –tra i quali Ecipa, Ente di Formazione della Cna del Veneto– (Decreto Regione Veneto n. 650 del 2 luglio 2018 e relativo allegato A– (i due link precedenti “rinviano” al sito della Camera di Commerci di Treviso e Belluno ma valgono per tutte le Camere di Commercio del Veneto)Di conseguenza, le domande di iscrizione delle nuove imprese che intendono svolgere le attività economiche identificate dal codice Ateco 81.3 “cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)” non verranno accolte in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge.Alle domande di nuova iscrizione va pertanto allegato, in via alternativa:
  3. estremi di iscrizione nel RUOP Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (ex RUP), requisito attestato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, dove vengono iscritti, su richiesta, gli Operatori Professionali che importano, producono per la vendita, commercializzano, esportano piante, vegetali e prodotti vegetali; 
  4. attestato di idoneità rilasciato da un ente di formazione accreditato dalla Regione all’organizzazione dei corsi di formazione di cui all’art. 12, punto b), della legge n. 154/2016, comprovante la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante; 
  5. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, comprovante il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di formazione professionale, individuati dall’art. 7 dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018: a) qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde;b) laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;c) master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;d) diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;e) iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;f) qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;g) qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Modalità di presentazione della pratica telematica di iscrizione (nuove iscrizioni)Le imprese di nuova iscrizione, o che iniziano l’attività di cura e manutenzione del verde, devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico (modelli I1, oppure I2 per le imprese individuali che aggiungono l’attività successivamente alla costituzione, oppure S5 in caso di società), dichiarando l’attività esercitata e nominando un preposto in possesso delle cd. adeguate competenze nella persona – alternativamente:- del titolare/legale rappresentante;- socio partecipante;- dipendente;- collaboratore familiare dell’impresa.La qualifica di ”manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154” va indicata nel campo ABILITAZIONI PROFESSIONALI, dopo aver selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI; nel campo NOTE della pratica deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.Per dimostrare il conseguimento dell’attestato di idoneità o il possesso di uno dei titoli indicati, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio, o dell’iscrizione o della qualifica che attesta il possesso delle adeguate competenze richieste dalla legge.Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.Costo dell’adempimento:
  6. diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società;
  7. imposta di bollo € 17,50 per imprese individuali, esente in caso di società;
  8. esente da diritti di segreteria e imposta di bollo in caso di inizio attività di impresa individuale precedentemente “inattiva”. Imprese iscritte a partire dalla data del 25 agosto 2016Per le imprese iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane nel periodo di vigenza della nuova norma, e pertanto dal 25.8.2016 in avanti, senza dimostrazione del requisito professionaleè necessaria la regolarizzazione della propria posizione entro la data  del 30 settembre 2020. Per la regolarizzazione il titolare/legale rappresentante dell’impresa dovrà comprovare la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante o dimostrare l’iscrizione al RUOP o il  possesso di uno degli idonei titoli di studio o qualificazione professionale pubblica sopra richiamati e definiti nell’Accordo Stato-Regioni del 22.2.2018.Per le imprese che non avranno presentato la regolarizzazione entro detto termine, l’Ufficio del Registro delle Imprese avvierà il procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività precedentemente iscritta, con eventuale iscrizione dell’impresa come “inattiva” e cancellazione della stessa dall’Albo delle imprese artigiane. Modalità di presentazione della pratica telematica di regolarizzazione (imprese iscritte dal 25.8.2016)Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico (modello I2, impresa individuale, S5 per le società), nominando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze nella persona, alternativamente:- del titolare/legale rappresentante;- socio partecipante;- dipendente;- collaboratore familiare dell’impresa.La qualifica di “manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154” va indicata nel campo ABILITAZIONI PROFESSIONALI (corrispondente al quadro 10 della modulistica), dopo aver selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI (corrispondente al quadro 7 della modulistica); nel campo NOTE della pratica deve essere specificato che si tratta di “regolarizzazione di impresa esercente attività di giardinaggio/cura e manutenzione del verde, iscritta dopo il 25 agosto 2016” e deve essere documentato uno dei requisiti indicati.Per dimostrare il conseguimento dell’attestato di idoneità o il possesso di uno dei titoli indicati, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio, o dell’iscrizione o della qualifica che attesta il possesso delle adeguate competenze richieste dalla legge.Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.Costo dell’adempimento:– diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società;- esente da imposta di bollo- esente da diritti di segreteria e imposta di bollo in caso di inizio attività di impresa individuale precedentemente “inattiva” Imprese già iscritte alla data del 25 agosto 2016 per l’attività di cura e manutenzione del verdeL’accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, all’art. 7, lettera h) ha previsto, per le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 28.7.2016, n. 154 (ovvero al 25.8.2016), la necessità di dimostrare, per le figure del titolare, socio partecipante, coadiuvante, dipendente e collaboratore familiare dell’impresa, entro la data del 22.2.2020, un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22.2.2018.Al fine di valutare i  casi di esenzione o riduzione del percorso formativo da parte di imprese già iscritte alla data del 25.8.2016, ovvero le modalità con cui dimostrare l’esperienza almeno biennale maturata, si attende l’emanazione di specifica disposizione ministeriale o normativa che definisca l’attribuzione della competenza, il regime amministrativo da applicare a detta attività e le modalità pratiche di regolarizzazione.Pertanto, nonostante il decorso del termine del 22.2.2020, fino a nuove disposizioni, le imprese già iscritte alla data del 25.8.2016, NON devono presentare alcuna pratica telematica o comunicazione alla Camera di Commercio.