Notifica delle multe: i termini previsti per legge
La circolazione dei veicoli a motore su strada è regolamentata dal Codice della Strada che rappresenta il principale riferimento normativo in materia. Il Codice stabilisce norme e regole di comportamento, fissando le sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni in vigore. Molto spesso, la sanzione amministrativa è una semplice multa, ossia consiste nel pagamento di una somma in denaro, con modalità e termini ben precisi, sia per quanto riguarda l’estinzione del debito sia la notifica da parte dell’organo accertatore.
CNA Veneto ha predisposto un vademecum. Vediamo di seguito tutto quanto c’è da sapere in merito ai tempi di notifica delle multe.
Termini di notifica multe: le disposizioni di legge e del Codice Stradale
L’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce che “il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore“.
I tempi di notifica contravvenzioni sopra indicati sono validi solo nel caso in cui non sia stato possibile effettuare una contestazione immediata dell’infrazione. Qualora non sia stato possibile identificare chiaramente il trasgressore, la sanzione è comminata ad uno dei soggetti elencati dall’articolo 196 (Principio di solidarietà) del Codice della Strada.
In aggiunta, la notificazione immediata non è necessaria nei seguenti casi:
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad alta velocità;
- impossibilità di attraversare un incrocio in presenza di un semaforo indicante luce rossa;
- impossibilità di effettuare il sorpasso perché vietato lungo quel tratto di strada;
- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- accertamento per mezzo di dispositivi elettronici di rilevamento a distanza della velocità – come ad esempio le multe autovelox – oppure per il controllo degli ingressi nelle ZTL (zone a traffico limitato) o in altri casi in cui per la rilevazione non sia necessaria la presenza di personale di polizia.
Oltre alle disposizioni del Codice della Strada, in materia di accertamento è necessario fare riferimento anche alla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, all’articolo 14 si legge che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento“.
La legge dispone, inoltre, che se gli atti che accertano la violazione vengono trasmessi all’organo competente tramite un provvedimento dell’autorità giudiziaria, il termine di notifica decorrono dal giorno dalla data di ricezione.
In materia di tempi di notifica, è possibile citare anche un caso di giurisprudenza, ovvero la sentenza n. 7765 del 16 Aprile 2015 emessa dalla Corte di Cassazione. Nel caso di specie, una società privata – tramite un legale rappresentante – aveva fatto ricorso contro una multa per eccesso di velocità (violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada) notificata circa cinque mesi dopo l’accertamento dell’infrazione. Per tanto, nelle motivazioni della sentenza si legge che “in caso di violazione del termine l’estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria“, anche nel caso in cui si voglia “utilizzare la norma che fa salva la notifica eseguita a mezzo posta, in entrambi i casi la notifica è stata eseguita oltre il termine di legge”.
Calcolo della decorrenza dei termini di notifica via posta e PEC
Benché i riferimenti normativi siano abbastanza chiari, in alcuni casi sono state fornite delle interpretazioni problematiche. I maggiori equivoci sono sorti attorno all’espressione “entro novanta giorni dall’accertamento“. Pur non essendo esplicito, il Codice della Strada – in sostanza – stabilisce che il termine decorre a partire dal momento in cui è stata commessa l’infrazione.
Talvolta, infatti, alcuni organi considerano la data di accertamento come quella in cui viene materialmente prodotto il verbale. In realtà, i 90 giorni decorrono sempre a partire dal momento in cui il trasgressore ha commesso la violazione. Una circolare diffusa dal Ministero dell’Interno nel 2014 ha fatto ulteriore chiarezza su questo punto: “le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne“.
La circolare analizza anche quanto disposto dal già citato articolo 201 del Codice della Strada, sottolineando che “La disposizione costituisce un’ ulteriore conferma dell’ assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il “dies a quo” per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione“. In sostanza, i 90 giorni per la notifica della multa vanno conteggiati a partire dal giorno dell’infrazione e non da un’eventuale data successiva di formalizzazione del verbale.
Un altro elemento che crea tendenzialmente confusione è che il verbale di accertamento viene recapitato al trasgressore per mezzo del servizio postale. In tal caso, l’organo accertatore ha 90 giorni di tempo per consegnare il verbale all’ufficio postale: la data della consegna, come stabilito da una sentenza della Cassazione, rappresenta la data di notifica dell’accertamento. In altre parole, se la raccomandata con il verbale viene recapitata al trasgressore oltre i 90 giorni, non è detto che non sia più valida: è necessario verificare quando il verbale di accertamento è stato consegnato all’ufficio postale (questo dato viene riportato all’interno del verbale stesso).
Se l’accertamento viene trasmesso via PEC (Posta Elettronica Certificata), la data di notifica coincide con il momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione; la procedura di notifica viene considerata completata quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Cosa succede in caso di mancata notifica
Se la violazione viene accertata ma notificata oltre il termine dei novanta giorni, il trasgressore non è tenuto a pagare la somma; è quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 14 della legge sulle modifiche al Codice Penale del 1982: “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto“.
Quali sono i tempi notifica multe estero e società di noleggio
La notifica dell’infrazione a soggetti residenti all’estero rappresenta un caso di eccezione, in quanto il Codice della Strada prevede un termine di notifica di 360 giorni dall’accertamento. Il termine notifica multa società di noleggio, invece, resta di 90 giorni ma non decorre dalla data dell’infrazione bensì dal momento in cui l’organo accertatore riceve i dati relativi all’effettivo utilizzatore del veicolo al momento dell’infrazione.