Monopattini, dal 30 Settembre obbligo di frecce, luci, freni, campanello
Con il Decreto del 18 Agosto 2022 il Ministero delle infrastrutture, pubblicato in GU n. 202 del 30 Agosto 2022, emana la normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, o monopattini. In particolare, per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile. I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell’allegato 1 al decreto ministeriale 4 Giugno 2019.
Tutte le regole per i monopattini commercializzati dal 30 settembre 2022
I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione.
I monopattini elettrici devono essere dotati:
– di un segnalatore acustico;
– di indicatori luminosi di svolta;
– anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
– posteriormente di catadiottri rossi;
– di catadiottri gialli applicati sui lati.
– sono ammesse anche luci di arresto.
Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza. Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 Settembre 2022.
Tutte le regole per i velocipidi già in circolazione
I monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 Settembre 2022 dovranno essere adeguati entro il 1 Gennaio 2024 per quanto riguarda:
– la presenza degli indicatori di svolta;
– dell’impianto frenante su entrambe le ruote.
E’ fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino. I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento della conformità alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti.
Aggiornamento: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI – DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE – Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione – Divisione 3 – Prot. n. 27248 – Roma, 1° Settembre 2022
OGGETTO: Decreto Dirigenziale 355. Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 Agosto 2002 il Decreto Dirigenziale in oggetto con il quale sono state dettate norme tecniche per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (di seguito monopattini elettrici). I monopattini elettrici, sono stati previsti per la prima volta, nel nostro ordinamento, con il Decreto ministeriale 4 giugno 2019 “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica”. Successivamente, con l’art. 1 comma 75 della legge numero 160 del 27 dicembre 2019, i monopattini elettrici sono stati equiparati ai velocipedi, facendoli pertanto rientrare nel novero dei veicoli. Con successive modifiche, da ultimo l’art. 10 del decreto legge 228 del 30 dicembre 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 Febbraio 2022, il legislatore ha emanato disposizioni intese, da un lato, a regolamentare le caratteristiche tecniche dei veicoli in argomento e, dall’altro, a disciplinare norme comportamentali per gli utilizzatori degli stessi. Il legislatore ha, in parte, emanato norme specifiche per i succitati veicoli ed in parte si è riferito alle caratteristiche tecniche dei velocipedi ai sensi dell’art. 1 comma 75-quinquies della legge numero 160 del 27 dicembre 2019 che prevede che “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi”. Peraltro, alcune caratteristiche tecniche di cui all’articolo 68 del Nuovo codice della strada (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi) e agli articoli 223 (Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi) e 224 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) e -omissis- (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) del Regolamento di esecuzione dello stesso codice non sempre riescono ad essere sufficientemente esaustive per tali veicoli. Pertanto, si è reso necessario integrare le disposizioni previste nel Codice della Strada con le ulteriori disposizioni previste nel Decreto Dirigenziale in argomento, ciò al fine di meglio garantire la sicurezza degli utilizzatori dei monopattini stessi. Di seguito i sintetizzano brevemente le caratteristiche che deve avere un monopattino elettrico per rientrare nella definizione di “monopattino a propulsione prevalentemente elettrica”:
- due assi;
- un solo motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- manubrio;
- senza sedile;
- altre caratteristiche costruttive rappresentate nell’allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019;
- Ruote munite di pneumatici con diametro minimo di 203,2 mm (8″). Gli pneumatici devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso;
- Regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità di 6 km/h previsto sulle aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi, come definito dall’art. 1 comma 75-quaterdecies della citata legge 160;
- Dimensioni massime: 2.000 mm di lunghezza, 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta, e 1.500 mm di altezza;
- massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non può essere superiore a 40 kg;
- marcatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Etichette indicanti il carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso;
- freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione;
- un segnalatore acustico;
- indicatori luminosi di svolta;
- anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
- posteriormente di catadiottri rossi;
- catadiottri gialli applicati sui lati.
Le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione si riferiscono a quanto regolamentato dagli (omissis) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. In deroga alle condizioni previste dei succitati articoli è consentito installare la luce anteriore ad un’altezza massima da terra di 1400 mm e i dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui fianchetti del monopattino elettrico invece che sui pedali. Relativamente agli indicatori di svolta, è da osservare che il Codice della strada non prevede l’utilizzo degli stessi sui velocipedi, pertanto il Decreto ha dovuto definire le loro caratteristiche tecniche e le modalità di installazione. Sono ammesse anche le luci di arresto. Per le caratteristiche delle luci presenti sui monopattini elettrici, in alternativa a quanto prescritto dal Codice della strada e il relativo Regolamento di attuazione, è possibile utilizzare i Regolamenti (omissis) le norme ISO 6742-1:2015, ISO 6742-2:2015 o a norma UNI EN 17128:2020. Il Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso si applica a tutti i monopattini elettrici di nuova commercializzazione in Italia a far data dal 30 settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del Decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa. Per i monopattini elettrici già in circolazione alla data del 30 Settembre 2022, è onere degli utilizzatori adeguarli alle prescrizioni sopra elencate. È da osservare, infine, che per i monopattini elettrici, non essendo sottoposti ad omologazione, non è possibile richiedere visite e prova agli Uffici di questo Dipartimento della Mobilità Sostenibile al fine di accertare la compatibilità dei kit messi in commercio per i veicoli già circolanti o da mettere in circolazione. Il Direttore della Divisione ing. Paolo Sappino. Monopattini nuove regole.