Il Mims, ex trasporti, emana circolare su proroghe patenti e Cqc

Il 1° marzo 2021 il Ministero ha diffuso una nuova circolare, la 7203, che aggiorna le comunicazioni precedenti, riepilogando le proroghe e le deroghe su patenti e Cqc.

Per quanto concerne la Carta di qualificazione del conducente, la nuova circolare precisa che:
– la validità di una CQC (nell’ordinamento italiano di una patente CQC con codice 95 o di una CQC card con codice 95) che sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è prorogata di dieci mesi rispetto alla data di scadenza indicata su ciascuna carta;
– la validità di una CQC (nell’ordinamento italiano di una patente CQC con codice 95 o di una CQC card con codice 95) che dopo l’applicazione della proroga di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo;
– le stesse proroghe si accordano, conseguentemente, ai termini entro si quali doveva provvedere, o si dovrà provvedere, all’assolvimento dell’obbligo di formazione periodica.
La circolare ricorda che l’Italia, con Decisione della Commissione C(2020) 5591, è stata autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi già prevista dall’articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda la patente, la circolare del 1 marzo 2021 precisa che:
– la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di dieci mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
– la validità delle patenti di guida che, dopo l’applicazione della proroga di cui di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo.
Resta confermata la disciplina di cui all’accordo multilaterale M330 – sottoscritto dall’Italia in data 23 ottobre 2020 ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell’ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell’ADR .

In allegato la Circolare del ministero n° 7203 del 1° marzo 2021 su proroga patente e CQC: