Servizio mensa esterno per aziende e novità sull’asporto

Da oggi, lunedì 8 Marzo, il Veneto torna in zona arancione. Gli artigiani del comparto della ristorazione sono nuovamente sospesi: la consumazione è vietata all’interno di bar e ristoranti e nelle adiacenze. Dalle 5 alle 18 è permesso l’asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo da alcuni locali. La consegna a domicilio è senza limiti di orario.

Quali sono le attività per cui è consentito l’asporto dopo le 18?

È rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia.

Viene consentito ora l’asporto, anche dalle 18 alle 22, dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).

Resta vietato il consumo sul posto.

Come CNA Agroalimentare esprimiamo un giudizio parzialmente positivo, perché rimane il divieto di asporto per le attività con codice Ateco prevalente 56.3. Non viene quindi ristabilita la parità di condizioni a livello commerciale con supermercati e negozi al dettaglio. Se la logica è quella di vietare gli assembramenti bisogna scrivere che “dopo le ore 18 è vietato il consumo sul posto e non l’asporto”.

Qui di seguito è allegata la lista delle attività dei servizi di ristorazione per cui è ad oggi consentito l’asporto dopo le 18.00:

Modalità di svolgimento dell’attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale

Per i lavoratori lontani da casa, per i pendolari, che prestano la loro opera in aziende che non hanno la mensa aziendale, consumare un pranzo caldo al coperto è diventato un problema a causa delle norme contro il contagio da Covid-19. Il servizio di “mensa contrattualizzata” diffusa è la novità per i pubblici esercizi, che permetterà ai lavoratori di mangiare un pasto come si deve durante la pausa pranzo, anche se non c’è una mensa aziendale convenzionata nei pressi.

Per svolgere l’attività è necessario che ci sia la stipula di un’apposita convenzione con l’impresa interessata, mediante contratto di appalto avente per oggetto la somministrazione di pasti ai dipendenti oltre alla comunicazione al Suap (se richiesto dal Comune) di mensa/catering con relativo aggiornamento del codice Ateco in Camera di Commercio.

Infine, occorre rispettare i protocolli e le linee guida diretti a contenere il contagio. Infatti il Ministero dell’Interno, con riferimento al Dpcm del 14 gennaio 2021, ha affermato che deve ritenersi consentito lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.

La nota precisa che, al fine di agevolare le attività di controllo sul regolare svolgimento di questa attività, è opportuno che, a cura dell’esercente siano tenuti in pronta visione:

  • copia del contratto sottoscritto tra esercente e datore di lavoro;
  • elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio.

La comunicazione al Suap di mensa/catering, con relativo aggiornamento del codice Ateco in Camera di Commercio, è necessaria se richiesto dal proprio Comune.

Il Ministero esclude espressamente la possibilità che le medesime attività possano esser svolte anche nei confronti di un libero professionista o di un titolare di partita IVA, in quanto in tal caso la fattispecie non sarebbe riconducibile alle attività di mensa o di catering continuativo, mancando un elemento imprescindibile di tali prestazioni, costituito dalla “collettività”.

Servizio mensa esterno per aziende in zona rossa

È ragionevole ritenere che quanto asserito possa valere anche con riferimento agli esercizi delle Regioni collocate in zona rossa, posto che la disposizione di cui all’art. 3, comma 4, lett. c) del Dpcm prima citato, in ordine alle attività della ristorazione ha un contenuto speculare rispetto all’art. 2, comma 4, lett. c).