L’Autorità di Regolazione dei Trasporti chiede il contributo anche alle imprese di autotrasporto
In considerazione del fatto che il Consiglio di Stato del gennaio 2019 ha confermato l’obbligo del pagamento del contributo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti da parte delle imprese di autotrasporto, l’Autorità ha deliberato il pagamento relativo al 2022 con una modifica rispetto all’anno precedente: la soglia di esenzione sulla base del fatturato è stata elevata da tre a cinque milioni di euro. Il valore del contributo che gli autotrasportatori devono versare è pari allo 0,6 per mille del fatturato. Il versamento deve essere compiuto in due rate: due terzi della somma entro il 29 aprile 2022 e il restante terzo entro il 28 ottobre 2022. Con una seconda delibera, la numero 26 del 9 febbraio 2022, l’Autorità ha anche stabilito che chiederà alla Guardia di Finanza l’intervento ai fini di acquisire i dati relativi al fatturato delle imprese di trasporto degli anni 2017, 2018 e 2019, che serviranno per pagare i contributi relativi al 2019, 2020 e 2021: il Consiglio di Stato ha stabilito che l’obbligo per i trasportatori vige dal 2019 in poi. Ciò vale per le imprese che svolgono servizi di autotrasporto che fanno capo a porti, scali ferroviari, aeroporti e interporti, per chi svolge trasporti marittimi e per idrovie e trasporti aerei.
GU n. 47 del 25 febbraio 2022 la Delibera del 16 dicembre 2021 (vedasi l’allegato) della Autorità di regolazione dei trasporti recante Misura e modalità di versamento del contributo ad essa dovuto per l’anno 2022.
Contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022: chi sono gli obbligati
Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;