Certificazione di qualità: nuove regole stilate dall’Albo degli Autotrasportatori
Certificazione di qualità: nuove regole stilate dall’Albo degli Autotrasportatori. Il Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori ha approvato (vedi Delibere 2 e 3 del 6 maggio 2021 come da comunicati del 24 maggio 2021 apparsi sulla Gazzetta Ufficiale numero 122 del maggio 2021) la norma tecnica “Codice di Pratica”, uno strumento per offrire un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza.
Il “Codice di pratica” introduce una certificazione di qualità per le imprese che trasportano merci pericolose, merci deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici. Le imprese interessate possono ricevere la certificazione tramite organismi accreditati dopo aver attuato una serie di azioni per il rispetto di tutte le norme concernenti la sicurezza: dalla disposizione di una valutazione dei rischi alla formazione del personale, all’utilizzo di mezzi e attrezzature idonee per la sicurezza del trasporto. L’impresa, inoltre, deve predisporre un piano di verifiche ispettive interne sul sistema di gestione per la sicurezza. Una volta ottenuta la certificazione ha una validità di tre anni; ogni anno viene effettuata una verifica per accertare il mantenimento dei requisiti. Non è obbligatoria, ma permette a imprese e committenti di evitare eventuali responsabilità in solido di alcuni tipi di infrazioni commesse dai conducenti.
Con delibera n. 3/2021 il Comitato ha anche stabilito le procedure aggiornate per l’accreditamento degli organismi di certificazione ed i criteri per la qualificazione degli ispettori. Per iscriversi nell’apposito elenco i candidati dovranno inviare una comunicazione al Comitato Centrale, tramite PEC, all’indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it
entro e non il 23 giugno 2021.
Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo mail (non PEC) albo.autotrasporto@mit.gov.it