Autotrasporto. Esenzione dall’esame “internazionale”: le istruzioni del ministero

Autotrasporto, esenzione esame. Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha diffuso una propria circolare relativa all’accesso alla professione autotrasporto confermando l’esenzione dall’esame di idoneità̀ professionale per il trasporto internazionale per i soggetti che abbiano ricoperto l’incarico di gestori dei trasporti di una o più imprese aventi in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 tonnellate, a condizione che tali soggetti dimostrino di aver svolto le relative funzioni per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

Con la circolare sono state fornite le istruzioni operative che prevedono, in particolare per questo caso specifico, la necessità di presentazione di una domanda. Il MIMS ha fornito dettagli sulle modalità di accertamento dei requisiti che permettono tale dispensa dall’esame. Al fine di evitare complessità procedurali relative all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni, i soggetti interessati possono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti attraverso un’autodichiarazione munita di imposta di bollo.

Il MIMS ha quindi fornito un nuovo modulo dichiarativo in sostituzione del precedente. Il Ministero comunica infine che nel caso di avvenuto rilascio dell’attestato di idoneità professionale valido anche per il trasporto internazionale sarà necessario restituire l’attestato di idoneità professionale valido solo per il trasporto nazionale. Il modulo per l’autodichiarazione è disponibile nella circolare del 26 settembre 2022 allegata a seguire qui sotto.