Indicazioni Geografiche, vietata la registrazione di marchi evocativi o usurpativi
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un DDL che modifica il Codice della Proprietà Industriale. Tra le novità introdotte dal provvedimento, il divieto di registrazione di marchi evocativi delle Indicazioni Geografiche.
Gli obiettivi sono principalmente: il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale; la semplificazione amministrativa; la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.
Il disegno di legge si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dal PNRR, in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea.
Tra le diverse novità introdotte c’è il divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta e l’assegnazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del ruolo di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche in assenza di Consorzi di tutela.
Con il provvedimento, tra l’altro:
- si riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali;
- si stabilisce che i diritti nascenti dalle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore e, al contempo, si riconosce l’autonomia di università, enti pubblici di ricerca e IRCCS per disciplinare le premialità connesse all’attività inventiva;
- si rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese e se ne accelera la procedura;
- si accelerano i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
- si sopprime l’obbligo di trasmettere all’UIBM la documentazione cartacea depositata presso le Camere di commercio;
- si riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale;
- si prevede che la regolarizzazione dei pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.