Il Tribunale Amministrativo del Piemonte ha ribadito che le imprese di trasporto merci su strada non devono pagare il contributo annuale all’Autorità di regolazione dei Trasporti. Lo ha fatto il 29 gennaio 2020 accogliendo il ricorso di alcune associazioni degli autotrasportatori (tra le quali la Cna Fita) contro la delibera 141/2018 con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti aveva preteso dalle imprese di autotrasporto il pagamento del contributo relativo all’anno 2020. La sentenza numero 80 del 2020 del Tar Piemonte stabilisce che tale richiesta è illegittima, accogliendo le motivazioni presentate dalle sigle dell’autotrasporto, come aveva già fatto prima con altre sentenze simili, relative ai ricorsi contro i contributi degli anni precedenti.
Il Tar ha sentenziato che “tale decisione si basa sul fatto che l’Art non ha mai esercitato le proprie competenze o le proprie attività istituzionali nel mercato in cui operano le imprese di autotrasporto. A tal riguardo il Tar evidenzia come le delibere dell’Autorità di Regolazione fanno riferimento al settore ferroviario e a quello autostradale e non riguardavano direttamente il trasporto merci su strada, pertanto gli autotrasportatori non risultavano mai destinatari di un’attività di regolazione, ma semmai beneficiari”. Quindi le imprese di autotrasporto che avevano ricevuto la richiesta di pagamento da parte dell’Autorità dei Trasporti possono tranquillamente non pagare il contributo.