Green Pass: viaggi, scuola e università. Cosa cambia dal 1° settembre?
Nuove regole e restrizioni introdotte dal decreto approvato dal governo il 6 agosto scorso. In via di completamento la “mappa” dell’obbligo del Green Pass, obbligo esteso dal 1°settembre anche ai viaggiatori su trasporti a lunga percorrenza, per insegnare a scuola e per entrare all’università.
Ma che cosa cambia e quando serve il Green Pass?
Treni
Green Pass obbligatorio per viaggiare a bordo di tutti i treni ad alta velocità e sugli Intercity. Niente Certificato Verde sui treni regionali o interregionali. I pendolari dunque non devono esibirlo.
Aerei
Obbligo di Green Pass anche per tutti i voli nazionali. In Italia basterà far passare 14 giorni dalla prima dose (oppure essere guariti dal Covid o il ridultato negativo di un tampone).
Traghetti
Obbligo di Green Pass anche su navi, traghetti e aliscafi ma solo se rientrano in un servizio di trasporto interregionale. Unica eccezione, riguarda i collegamenti marittimi nello stretto di Messina; nonostante interessino due regioni (Sicilia e Calabria), non servirà il green pass.
Bus, pullman, tram e metro
I trasporti pubblici urbani sono esclusi dall’obbligo di Green Pass. Si sale con il solo biglietto. Per quei pullman che viaggiano invece da una regione all’altra serve la Certificazione Verde.
Scuola e Università: Certificato Verde e controlli
Dovrà esibire il Green pass il personale scolastico (docenti, bidelli, segretari, dirigenti, personale tecnico e amministrativo).
Niente obbligo per gli alunni. Le lezioni saranno svolte in presenza con mascherina obbligatoria ( non per bambini sotto i 6 anni); dove è possibile vige sempre la raccomdazione del distanziamento di almeno un metro.
Obbligo di certificato Verde per gli studenti universitari che vorranno partecipare alle lezioni in presenza. Controlli e verifiche sul rispetto di queste prescrizioni “dovranno essere svolte a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà”.
Esenzioni
Esenti dell’estensione dell’obbligo di Green Pass i bambini sotto i 12 anni, esclusi dalla campagna vaccinale, e i soggetti che per comprovate e certificate ragioni mediche non possono sittoporsi alla vaccinazione.