Fondo perduto, dal 23 giugno le richieste per il 2° tipo di aiuti e pressing per il settore matrimoni

Con la partenza dei primi bonifici dei contributi del Decreto Sostegni bis, la CNA torna a ribadire l’esigenza di un fondo dedicato al fortemente colpito settore dei matrimoni.

Il 16 giugno sono partiti i bonifici automatici dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni bis. In totale sono oltre 1,8 milioni i beneficiari del nuovo contributo automatico per un totale di 5,2 miliardi di euro, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

 DATI AL 22 GIUGNO 2021 N. soggetti Importo contributo
(in euro)
Totale contributi automatici riconosciuti 1.807.159 5.210.329.574
di cui bonifici 1.769.309 5.044.446.349
di cui crediti d’imposta 37.850 165.883.225

Il contributo automatico spetta:

  • ai titolari di partita IVA; 
  • fino a 10 milioni di ricavi e compensi; 
  • e in caso di calo di fatturato pari almeno al 30 per cento tra il 2019 e il 2020.

Il pagamento automatico del nuovo contributo a fondo perduto sarà di importo pari a quanto già erogato tramite bonifico postale o bancario da parte della Agenzia delle Entrate. Verrà corrisposto con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo Decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale. Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del Decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941.

Dal 23 giugno al via le richieste per il 2° tipo di aiuti

Dal 23 giugno sarà possibile fare domanda per il secondo tipo di aiuti previsti dal Decreto Sostegni bis.

In questo caso il contributo spetta a condizione che “l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020“.

Il Decreto Sostegni bis prevede che l’erogazione dell’importo verrebbe riconosciuta solo qualora dovesse emergere un importo superiore rispetto alla somma già ricevuta considerando il nuovo periodo temporale di riferimento. In pratica anche chi è rimasto fuori fino ad oggi dovrebbe ricevere un supporto dallo Stato.

Contributo settore matrimoni e detrazione spese per gli sposi

In sede di conversione del Decreto Sostegni bis alcune proposte emendative presentate anche dalla CNA prevedono agevolazioni per il settore dei matrimoni, sia per quanto riguarda gli operatori del settore che per gli sposi. Viene infatti previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario operanti:

  • nel settore della ristorazione collettiva, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro nell’anno 2021;
  • nel settore del wedding, per un importo non inferiore a 50 milioni di euro nell’anno 2021.

Nello specifico per il settore wedding viene previsto l’introduzione del comma 8bis che stabilisce “al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza Covid-19 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli operatori del settore «Wedding»“.

  • L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 30 per cento della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e quello del 2019;
  • nel caso di imprese costituite o avviate nel corso del 2019 o del 2020 l’importo del contributo è di 5.000 euro;
  • per poter accedere al contributo a fondo perduto l’impresa richiedente dovrà compilare una autocertificazione, che potrà essere sottoposta a verifica da parte dell’Agenzia delle entrate competente territorialmente, attestante il calo di fatturato subito rispetto al 2019 e l’appartenenza ad uno dei seguenti «codici Ateco»:

10.71.2 / 14.13 / 14.14 / 14.19.1 / 74.10.1 / 15.2 / 18.12 / 18.14 / 32.12 / 32.99.90 / 46.19.01 / 46.16.01 / 47.59.2 / 47.71.1 / 47.71.3 / 47.71.5 / 47.72 / 47.76.10 / 47.77.00 / 47.78.35 (commercio) / 49.32.2 / 56 (56.1 – 56.2-56.3) / 74.20 (in dett. 74.20.19) / 74.20 / 74.90.99 / 79.1 / 90.01.09 / 90.02.01 / 96.02 / 96.09.03 / 96.09.05 / 97.00.00 / 56.21.00 / 82.30 / 77.39.94.

In caso di dichiarazione mendace il richiedente risponderà penalmente ai sensi degli articoli 483, 316-ter e 640-bis del codice penale.

Per gli sposi, secondo la proposta e l’emendamento della CNA, verrebbe prevista la seguente detrazione:

Art. 1-bis. – Detrazione delle spese connesse ai matrimoni.

1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

Per informazioni sulle regole dell’organizzazione di un matrimonio covid free consulta la nostra guida o scrivi a: bottaro@cnaveneto.it.