FAQ – Le risposte alle domande più frequenti

Dubbi sulla corretta applicazione dei decreti? Rivolgiti alla CNA del Veneto.

Qui puoi trovare le risposte a una serie di domande frequenti.

Fino a quando ho tempo per completare le attività necessarie alla sospensione?

Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, è terminata a mezzanotte di sabato 28 marzo.

Posso spostarmi per lavoro da un Comune all’altro?

Art. 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.

I lavoratori/titolari di impresa che devono sospendere l’attività a partire dal 25 e dal 28 marzo possono recarsi in azienda?

Dopo le date di sospensione, è possibile recarsi in azienda solo in casi di assoluta e comprovata esigenza legati alla sicurezza dello stabile e dei suoi impianti (forni, gas, ecc.).

Per recarsi in azienda occorrerà utilizzare il noto Modulo del Ministero degli interni di autocertificazione degli spostamenti dove dovrà essere appunto motivato lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.

Le attività edili sono soggette a sospensione?

Il settore delle costruzioni è incluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni).

Lavanderie e lavasecco sono soggette alla sospensione?

Le attività di cui all’allegato 2 (servizi alla persona) del DPCM 11 marzo 2020 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attivita connesse), pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.

Cosa devo fare se non ho un codice Ateco?

Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge un’attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo, può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.

In allegato puoi trovare il modulo per le COMUNICAZIONI AL PREFETTO

INSTALLAZIONI E IMPIANTI

La mia certificazione FGAS e in scadenza e data la situazione l’ente di certificazione non è in grado di procedere per il rinnovo, come posso fare per continuare a lavorare senza interruzioni?

Come da richiesta fatta dalla CNA al Governo, nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 all’ art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) nel comma 2 si prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. L’interpretazione ufficiale dell’Ufficio Legislativo della CNA Nazionale, ritiene che, in quanto certificazioni o atti abilitativi, rientrino in questa fattispecie sia le certificazioni f-gas che le scadenze relative alla qualificazione FER.

Sta per scadere il mio aggiornamento della qualifica FER come posso fare per non perdere i miei requisiti?

Come da richiesta fatta dalla CNA al Governo, nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 all’ art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) nel comma 2 si prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. L’interpretazione ufficiale dell’Ufficio Legislativo della CNA Nazionale, ritiene che, in quanto certificazioni o atti abilitativi, rientrino in questa fattispecie sia le certificazioni f-gas che le scadenze relative alla qualificazione FER.

RIFIUTI

In merito alla documentazione MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) data la situazione di emergenza è possibile sperare in una proroga?

L’art. 113 del DL 18 /2020 del 17/03/2020 CURA ITALIA affronta proprio il Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

CISTERNE DI CARBURANTE AD USO PRIVATO

(aggiornamento sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle Dogane)

È confermata l’entrata in vigore al 1 aprile 2020 delle disposizioni riguardanti le cisterne di carburante ad uso privato previste dall’art. 5 della Legge 157/2019?

No, è stata differita al 30 giugno 2020

CONSEGNE A DOMICILIO

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli elencati nell’allegato 1 e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.